Art. 29 
 
 
          Potenziamento dei controlli in materia di giochi 
 
  1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei  minori  ed  impedire
l'esercizio abusivo del gioco  con  vincita  in  denaro,  contrastare
l'evasione fiscale e l'uso  di  pratiche  illegali  in  elusione  del
monopolio pubblico del gioco, l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli
e' autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo
destinato alle operazioni di gioco a fini di  controllo,  di  importo
non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'  costituito  il  fondo  e
disciplinato  il  relativo  utilizzo.   Il   personale   appartenente
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzato ad  effettuare
operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui  si  effettuano
scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  al  solo  fine  di
acquisire elementi di prova in ordine alle  eventuali  violazioni  in
materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di
gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco,  la
disposizione del precedente periodo si applica altresi' alla  Polizia
di Stato, all'Arma dei  Carabinieri  e  al  Corpo  della  Guardia  di
finanza, ciascuno dei quali, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto
dal  presente  comma,  agisce  previo  concerto  con  le   competenti
strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono  previste
le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo di cui
al primo periodo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite  dal
predetto personale nell'esercizio delle attivita' di cui al  presente
articolo siano riversate al fondo medesimo. 
  2.  All'articolo  10,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  il
comma 1 e' abrogato.