Art. 30 Disposizioni relative all'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. All'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole "ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero l'imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per le societa' partecipate da fondi di investimento o assimilati, al titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al direttore generale della societa' di gestione del fondo".