Art. 3 Caratteristiche delle navi per lo svolgimento dei servizi di protezione 1. I servizi di protezione del naviglio mercantile sono svolti a bordo delle navi che hanno le seguenti caratteristiche: a) essere predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO; b) essere conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in materia di sicurezza della navigazione (safety) e sicurezza marittima (maritime security), adottate in relazione alle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; c) essere predisposte per la custodia delle armi e delle munizioni secondo le previsioni di cui all'articolo 13, comma 1.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. «Art. 3. - 1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e' costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e' preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo, senza aumento di organico ne' di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresi' le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.».