Art. 4 
 
                   Requisiti delle guardie giurate 
 
  1. I servizi di protezione  del  naviglio  mercantile  sono  svolti
dalle guardie giurate in relazione a quanto previsto dall'articolo 5,
commi 4 e 5, del decreto-legge 12 luglio 2011,  n.  107,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in possesso dei
seguenti requisiti: 
    a)  essere  in  possesso  dei  requisiti  addestrativi   previsti
dall'articolo 6 del decreto del Ministro  dell'interno  15  settembre
2009, n. 154, accertati dalla Commissione di cui al medesimo articolo
6, comma 4, previo superamento dell'esame di cui al successivo  comma
5, fermo restando quanto stabilito dall'articolo  14,  comma  2,  del
presente regolamento; 
    b) essere in possesso di porto d'arma lunga per difesa personale,
ai sensi dell'articolo 42 T.U.L.P.S. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Per il  testo  dell'articolo  5,  commi  4  e  5  del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato Regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773: 
                «Art. 42. - Il Questore ha facolta' di  dare  licenza
          per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha  facolta'
          di concedere, in caso di  dimostrato  bisogno,  licenza  di
          portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o  bastoni
          animati la cui lama non abbia  una  lunghezza  inferiore  a
          centimetri  65.  La  licenza,  la  cui   durata   non   sia
          diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale. 
                Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza
          di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve  essere
          comunicato,  a   cura   dell'interessato,   ai   conviventi
          maggiorenni,  anche  diversi  dai  familiari,  compreso  il
          convivente  more  uxorio,  individuati  dal  regolamento  e
          indicati dallo stesso  interessato  all'atto  dell'istanza,
          secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento.  In
          caso di violazione degli obblighi  previsti  in  attuazione
          del presente comma, si applica la  sanzione  amministrativa
          da  2.000  euro  a  10.000  euro.  Puo'  essere   disposta,
          altresi', la revoca della licenza o  del  nulla  osta  alla
          detenzione.».