Art. 4 Requisiti delle guardie giurate 1. I servizi di protezione del naviglio mercantile sono svolti dalle guardie giurate in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in possesso dei requisiti addestrativi previsti dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, accertati dalla Commissione di cui al medesimo articolo 6, comma 4, previo superamento dell'esame di cui al successivo comma 5, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del presente regolamento; b) essere in possesso di porto d'arma lunga per difesa personale, ai sensi dell'articolo 42 T.U.L.P.S.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 5, commi 4 e 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: «Art. 42. - Il Questore ha facolta' di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facolta' di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale. Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta, altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.».