Art. 5 
 
 Armi utilizzabili nei servizi di protezione del naviglio mercantile 
 
  1. Le guardie giurate dipendenti dall'armatore ovvero dall'istituto
di  vigilanza  privata,  nominate  rispettivamente  ai  sensi   degli
articoli 133 e 134 T.U.L.P.S., nei servizi di protezione del naviglio
mercantile possono utilizzare: 
    a)  le  armi  comuni  da  sparo,  nonche'  le   armi,   anche   a
funzionamento  automatico,  in   dotazione   delle   navi,   detenute
dall'armatore previo rilascio di apposita autorizzazione; 
    b) le armi comuni da sparo detenute dal titolare dell'istituto di
vigilanza privata previo rilascio di apposita autorizzazione. 
  2. Le armi, comprese quelle a funzionamento automatico, non possono
essere di calibro superiore a 308 Win. (7,62 x 51 mm). 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Per il testo degli articolo  133  e  134  del  citato
          Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si  veda  nelle  note
          all'articolo 2.