Art. 5 Armi utilizzabili nei servizi di protezione del naviglio mercantile 1. Le guardie giurate dipendenti dall'armatore ovvero dall'istituto di vigilanza privata, nominate rispettivamente ai sensi degli articoli 133 e 134 T.U.L.P.S., nei servizi di protezione del naviglio mercantile possono utilizzare: a) le armi comuni da sparo, nonche' le armi, anche a funzionamento automatico, in dotazione delle navi, detenute dall'armatore previo rilascio di apposita autorizzazione; b) le armi comuni da sparo detenute dal titolare dell'istituto di vigilanza privata previo rilascio di apposita autorizzazione. 2. Le armi, comprese quelle a funzionamento automatico, non possono essere di calibro superiore a 308 Win. (7,62 x 51 mm).
Note all'art. 5: - Per il testo degli articolo 133 e 134 del citato Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 2.