Art. 6 Modalita' di svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile 1. Le modalita' di svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile sono stabilite dal regolamento di servizio redatto secondo quanto previsto dall'allegato D del decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, approvato dal Questore della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza privata, ovvero, per le guardie giurate dipendenti dagli armatori, dal Questore della provincia in cui ha sede la societa' di armamento. 2. Il regolamento di servizio di cui al comma 1, deve comunque prevedere: a) che il numero delle guardie giurate impiegate a bordo delle navi deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia di nave, alle merci ed ai valori trasportati ed al numero ed alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati a bordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e comunque, tenuto conto anche dei limiti di utilizzo delle armi di cui al successivo comma 4, non inferiore a tre. Il numero delle guardie giurate impiegate a bordo deve altresi' essere idoneo a garantire il rispetto della vigente normativa in tema di orario di lavoro, riposo, lavoro straordinario; b) che per ogni nucleo di guardie giurate impiegato a bordo della nave deve essere nominato un responsabile (team leader), individuato nella guardia avente maggiore esperienza, cui e' affidata l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio e secondo le direttive del comandante della nave al quale lo stesso si deve sempre rapportare; c) un esplicito rinvio alle procedure tecnico-amministrative relative all'imbarco delle guardie giurate individuate dal comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ai sensi del decreto dirigenziale 23 marzo 2015, n. 307; 3. Il titolare dell'istituto di vigilanza, nell'ipotesi di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., ovvero l'armatore, nell'ipotesi di cui all'articolo 133 del medesimo Testo unico, quando le guardie giurate sono imbarcate direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria, comunicano al Questore che ha approvato il regolamento di servizio, le generalita' delle guardie giurate che debbono svolgere il servizio, la nave sulla quale operano, la durata del servizio, i porti di imbarco e sbarco. 4. L'uso delle armi e' consentito nei casi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Note all'art. 6: - Per l'Allegato D del decreto del Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n. 269, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, si veda nelle note alle premesse.