Art. 12 
 
  Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, presso  l'Oiv  opera  la  Struttura  tecnica
permanente  per  la  misurazione  della   performance,   di   seguito
«Struttura tecnica», dotata delle  risorse  necessarie  all'esercizio
delle relative funzioni. 
  2.  Il  responsabile  della  Struttura  tecnica  e'  nominato   dal
Ministro, con proprio decreto, su proposta  dell'Oiv,  e  individuato
nel dirigente di seconda fascia di cui al comma  3,  in  possesso  di
specifica professionalita' ed esperienza nel campo della  misurazione
della performance nelle amministrazioni pubbliche. 
  3. Alla Struttura tecnica e' assegnato un apposito  contingente  di
personale costituito complessivamente fino ad un massimo di  quindici
unita',  di  cui  una  di  qualifica   dirigenziale   non   generale,
all'interno del contingente complessivo di cui all'articolo 9,  comma
1. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il riferimento relativo all'art.  14  della  legge  7
          giugno 2000, n. 150 e' riportato alle note alle premesse.