Art. 12 Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance 1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso l'Oiv opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 2. Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Oiv, e individuato nel dirigente di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 3. Alla Struttura tecnica e' assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di quindici unita', di cui una di qualifica dirigenziale non generale, all'interno del contingente complessivo di cui all'articolo 9, comma 1.
Note all'art. 12: - Il riferimento relativo all'art. 14 della legge 7 giugno 2000, n. 150 e' riportato alle note alle premesse.