Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno
finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione
(Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle
capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media
nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2020, e'
fissato in 136 unita'.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dal fondo a
disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari,
nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine
pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6
febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla
gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza
delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato
derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara
per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura
necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i
concessionari uscenti.