Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, in conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in
servizio come forza media nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'
stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010:
1) Esercito n. 57;
2) Marina n. 70;
3) Aeronautica n. 98;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 25;
3) Aeronautica n. 30;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 102;
2) Marina n. 30;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 60.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2020, come
segue:
1) Esercito n. 289;
2) Marina n. 295;
3) Aeronautica n. 247;
4) Carabinieri n. 112.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla
lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno
2020, come segue:
1) Esercito n. 420;
2) Marina n. 392;
3) Aeronautica n. 351.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di
cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per
l'anno 2020, come segue:
1) Esercito n. 540;
2) Marina n. 214;
3) Aeronautica n. 135.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO,
sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », «
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e
« Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti
militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del
territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa,
per l'anno finanziario 2020, si applicano le direttive che
definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in
materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del
Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si
possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dai
fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei
carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno
finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal CIP, dalle
singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate
alle attivita' dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del
programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la
sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del
territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa,
per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza
e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei
carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2020 sul pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da
destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo
2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.