Art. 13. 
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero   delle   politiche   agricole
           alimentari e forestali e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2020, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 12). 
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  per  l'anno  finanziario  2020,  le
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, occorrenti per la modifica della  ripartizione  delle  risorse
tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato,  per
l'anno finanziario 2020, a provvedere, con propri decreti, al riparto
del   fondo   per   il    funzionamento    del    Comitato    tecnico
faunistico-venatorio nazionale, per  la  partecipazione  italiana  al
Consiglio internazionale della caccia  e  della  conservazione  della
selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie  nazionali
riconosciute, di  cui  all'articolo  24,  comma  1,  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157, dello stato di previsione del Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, tra i competenti  capitoli
del medesimo stato di previsione,  secondo  le  percentuali  indicate
all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
  4. Per l'anno finanziario 2020 il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, le variazioni compensative  di  bilancio,  in  termini  di
competenza  e  di  cassa,  occorrenti  per  l'attuazione  di   quanto
stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di  enti
vigilati dal medesimo Ministero. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, per l'anno  finanziario  2020,  tra  i
pertinenti programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e  forestali,  le  somme  iscritte,  in
termini di residui, di competenza e di cassa,  nel  capitolo  7810  «
Somme da ripartire per assicurare  la  continuita'  degli  interventi
pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma «
Politiche competitive, della qualita'  agroalimentare,  della  pesca,
dell'ippica e  mezzi  tecnici  di  produzione  »,  nell'ambito  della
missione «  Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e  pesca  »  del
medesimo stato di previsione, destinato alle finalita'  di  cui  alla
legge 23 dicembre  1999,  n.  499,  recante  razionalizzazione  degli
interventi nel settore agricolo,  agroalimentare,  agroindustriale  e
forestale. 
  6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti,  alla  riassegnazione,  ai  pertinenti  programmi
dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, per  l'anno  finanziario  2020,  delle  somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato  da  amministrazioni  ed
enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni e intese
per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro  e
altre forme di lavoro a distanza,  ai  sensi  dell'articolo  4  della
legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.  70,  e
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.