Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione
(Tabella n. 12).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto
capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, le
variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di
cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse
tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per
l'anno finanziario 2020, a provvedere, con propri decreti, al riparto
del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al
Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della
selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali
riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, tra i competenti capitoli
del medesimo stato di previsione, secondo le percentuali indicate
all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l'anno finanziario 2020 il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di
competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto
stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti
vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, tra i
pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in
termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «
Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi
pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma «
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca,
dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della
missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del
medesimo stato di previsione, destinato alle finalita' di cui alla
legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli
interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
forestale.
6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi
dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, delle somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed
enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni e intese
per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro e
altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.