Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per
l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020,
le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di
competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal
vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni
e attivita' culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo
relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di
bilancio, per l'anno finanziario 2020, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
adottati su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari
e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di
cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato
di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica
utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte
dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su
cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di
interesse artistico e storico, nonche' su materiale archivistico
pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri,
documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le
spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto
di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e
dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico
prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi
svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di
valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo
personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il
sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2,
comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, le variazioni compensative di
bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani
gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del
personale.