Art. 18.
(Disposizioni diverse)
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti
capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da
comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti,
su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2020, le
disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione
delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi
destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione
europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, adottati nel corso dell'anno 2019, il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri
competenti, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, da
comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni
compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in
termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese
l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi,
che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o
al trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le
variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi
sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per
quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio
del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal
presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo
3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del
personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale
militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati
all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di
polizia, nonche' quelle per la corresponsione del trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione
delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario
2020, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese
sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti
programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le
variazioni di bilancio negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi
dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti
legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno
finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, delle
somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di
gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali
ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese
di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del
personale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione
di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2020, le variazioni
compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento
delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di
pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le
variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario
2020, le variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione
dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di
passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere
di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le
variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle
riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
14. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a
riassegnare, per l'anno finanziario 2020, con propri decreti, negli
stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che
subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle
residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo
Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base
all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
somme, residuali al 31 dicembre 2019, versate all'entrata del
bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati
dall'incarico.
15. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate per il
finanziamento dello sport al CONI e alla societa' Sport e Salute Spa,
e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi
gia' di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in
caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma
281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more
dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della
quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da
giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo
Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata
legge n. 311 del 2004.
16. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonche' da
destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti
territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri
interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di
bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito
dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49,
comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
sono ripartite con decreti del Ministro competente.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il
triennio 2020-2022 tra i programmi degli stati di previsione dei
Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di
previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza
pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le
variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse
finalita' di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di
previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione
dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le
variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti
dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e
servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma
222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
20. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di
servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario
2020, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo
3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «
Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo
3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono
conto anche delle risorse finanziarie gia' iscritte sui pertinenti
capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine
di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al
personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente
autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2019. E' autorizzata
l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti
ivi stabiliti per l'anno 2019.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti,
per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative, anche tra
programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di
residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso
di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei
confronti delle amministrazioni dello Stato.
22. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante
ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino
unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, per l'anno finanziario 2020, i fondi iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri per la tutela dell'ordine e la
sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento
Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del
personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze
della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del
perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui
all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n.
121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per
lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione
dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai
sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2019.
23. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie
mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «
cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato e'
autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero
della difesa, per l'anno finanziario 2020, le somme versate in
entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale
dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre
amministrazioni.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la
manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche
e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria,
iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza »,
programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica ».
25. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative, in
termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi
all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati
capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
26. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e
all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei
carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le opportune
variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate.
27. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione
europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e
privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le
risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione
contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'anno finanziario 2020. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate
nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al
termine dell'anno 2020 per essere utilizzate nell'esercizio
successivo.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative
di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole
competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al
riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai
decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dei relativi
decreti correttivi.
30. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, le somme
affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di
donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono
essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di
previsione dei Ministeri interessati.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020,
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le
spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi
internazionali iscritte nell'ambito della missione « L'Italia in
Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria in
ambito internazionale », e le spese connesse con l'intervento diretto
di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze
all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro
capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica»,
programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario».