Art. 6. 
 
(Stato di previsione del Ministero  della  giustizia  e  disposizioni
                              relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  della  giustizia,  per   l'anno   finanziario   2020,   in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 
  2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di  competenza  e
di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute
Spa, dalle regioni, dalle  province,  dai  comuni  e  da  altri  enti
pubblici  e   privati   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,
relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e  per
la rieducazione dei detenuti e internati, per gli  interventi  e  gli
investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni  detentive
e delle attivita' trattamentali, nonche' per  le  attivita'  sportive
del personale del Corpo di polizia penitenziaria  e  dei  detenuti  e
internati, nel programma «  Amministrazione  penitenziaria  »  e  nel
programma « Giustizia minorile e di comunita'  »,  nell'ambito  della
missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero  della
giustizia per l'anno finanziario 2020.