Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2020, in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e
di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute
Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti
pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato,
relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per
la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli
investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive
e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive
del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e
internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel
programma « Giustizia minorile e di comunita' », nell'ambito della
missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della
giustizia per l'anno finanziario 2020.