Art. 7. 
 
(Stato di previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
        cooperazione internazionale e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
per l'anno finanziario 2020,  in  conformita'  all'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 6). 
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e' autorizzato ad effettuare,  previe  intese  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta  estera
non  convertibile  pari  alle  disponibilita'  esistenti  nei   conti
correnti  valuta   Tesoro   costituiti   presso   le   rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo  5  della
legge 6 febbraio 1985, n. 15,  e  che  risultino  intrasferibili  per
effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo  controvalore  in
euro  e'  acquisito  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ed  e'
contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere  generale  dello
Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, nei pertinenti  programmi  dello
stato di previsione del medesimo  Ministero  per  l'anno  finanziario
2020,  per  l'effettuazione  di  spese  connesse  alle  esigenze   di
funzionamento, mantenimento ed acquisto  delle  sedi  diplomatiche  e
consolari,  degli  istituti  di  cultura  e  delle  scuole   italiane
all'estero. Il Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime
modalita', operazioni  in  valuta  estera  pari  alle  disponibilita'
esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o
intrasferibili individuate,  ai  fini  delle  operazioni  di  cui  al
presente  comma,  dal   Dipartimento   del   tesoro   del   Ministero
dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione
generale del Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale.