Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, in conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI e dalla societa' Sport e salute Spa,
nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle
Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata sono
riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al
programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico »,
nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2020,
per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica,
all'attivita' sportiva e alla costruzione, al completamento e
all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono
effettuare, per l'anno finanziario 2020, prelevamenti dal fondo a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della
legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto
al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica »,
nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per
l'anno finanziario 2020, le risorse iscritte nel capitolo 2313,
istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo
sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con
le confessioni religiose », nell'ambito della missione «
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito
nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia »,
nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del
medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma
562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare,
con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, per l'anno finanziario 2020, i contributi relativi al
rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo
5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e
destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al
Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio
degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di
Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi
dell'articolo 14- ter del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del
Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2020, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le
variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione,
quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da
attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema
di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al
personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito
delle convenzioni stipulate con le societa' di trasporto ferroviario,
con la societa' Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con
l'Associazione italiana societa' concessionarie autostrade e trafori,
il Ministro dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul
capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine
pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro
straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile
dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge
1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto
adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2019.