Art. 17 
 
        Personale delle Province e delle citta' metropolitane 
 
  1. All'articolo  33  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui  al
presente comma, anche per  le  finalita'  di'  cui  al  comma  1,  le
province e le citta' metropolitane possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e  fermo  restando  il  rispetto  pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino
ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al  lordo
degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore  al
valore soglia definito come  percentuale,  differenziata  per  fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative agli  ultimi
tre rendiconti approvati, considerate  al  netto  del  fondo  crediti
dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con  decreto
del Ministro della  pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione sono  individuati  le  fasce  demografiche,  i  relativi
valori soglia prossimi al valore medio per fascia  demografica  e  le
relative percentuali massime annuali di incremento del  personale  in
servizio per le province e le citta' metropolitane che  si  collocano
al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri  possono
essere aggiornati con le modalita' di cui  al  secondo  periodo  ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui il rapporto
fra la spesa di personale, al lordo degli  oneri  riflessi  a  carico
dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate  correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati  risulta  superiore  al
valore soglia di cui  al  primo  periodo,  adottano  un  percorso  di
graduale  riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al
conseguimento  nell'anno  2025  del  predetto  valore  soglia   anche
applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal
2025 le province e le citta' metropolitane che registrano un rapporto
superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta  per
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite  al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75,  e'  adeguato,  in
aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per  la  contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per  remunerare  gli  incarichi  di
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
    1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis,  le
province possono avvalersi  di  personale  a  tempo  determinato  nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009.».