Art. 18 
 
Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalita' nella
pubblica amministrazione e nei piccoli comuni 
 
  1. All'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo il comma
5, e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Al fine di accelerare le procedure  assunzionali  per  il
triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica  elabora,
entro il 30 marzo 2020,  bandi-tipo  volti  a  avviare  le  procedure
concorsuali con tempestivita' e omogeneita' di contenuti  e  gestisce
le procedure concorsuali e le prove selettive  delle  amministrazioni
pubbliche che ne facciano richiesta.». 
  2. All'articolo 2, del decreto legislativo 24 gennaio 2010,  n.  6,
dopo il comma  4,  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  A  decorrere
dall'anno 2020 e fino al  31  dicembre  2022,  in  via  sperimentale,
Formez PA  fornisce,  attraverso  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a  legislazione  vigente,  sulla  base  delle
indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per il sostegno
e l'efficienza delle pubbliche  amministrazioni,  adeguate  forme  di
assistenza  in  sede  o  distanza,  anche  mediante   l'utilizzo   di
specifiche professionalita'  a  favore  dei  piccoli  comuni  di  cui
all'articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, che  ne  facciano
richiesta,   per   il   sostegno   delle   attivita'    istituzionali
fondamentali.» Conseguentemente, all'articolo 60-bis,  comma  2,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  lettera  b),  e'
sostituita dalla seguente: «b)  le  tipologie  di  azioni  dirette  a
implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche  con
riferimento all'impiego delle risorse  dei  fondi  strutturali  e  di
investimento europei;».