Art. 22 
 
     Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il 
comma 320 sono inseriti i seguenti: 
    «320-bis.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  320,
all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate  le
seguenti  modificazioni:  al  secondo  comma,  la  parola:  "sei"  e'
sostituita dalla  seguente:  "sette";  al  terzo  comma,  le  parole:
"ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da due presidenti" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "ciascuna  sezione  giurisdizionale  e'
composta da tre presidenti".  All'articolo  1,  quinto  comma,  della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "tre"  e'  sostituta  dalla
seguente: "cinque". Al giudizio di idoneita' di cui all'articolo  21,
comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186, e  al  giudizio  per  il
conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della
medesima legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto  compatibili,
le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo  50,
comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,  e,  in  ogni
caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di  detto  articolo
21, il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta  dell'interessato,
da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del  provvedimento  di
promozione a pena di decadenza dalla stessa, e deve obbligatoriamente
perdurare per tutto il periodo di cui al quinto  comma  dello  stesso
articolo 21. Fermo quanto previsto dal decreto del  Presidente  della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il  personale  di  magistratura
del tribunale amministrativo regionale  di  Trento  e  della  sezione
autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato  nominati  ai  sensi
del relativo articolo 14, nonche' dal decreto legislativo 24 dicembre
2003, n. 373, per il  personale  di  magistratura  del  Consiglio  di
giustizia amministrativa  per  la  Regione  siciliana,  la  dotazione
organica  del   personale   di   magistratura   della   giurisdizione
amministrativa e' incrementata  di  tre  presidenti  di  sezione  del
Consiglio di Stato, di due  presidenti  di  tribunale  amministrativo
regionale,  di  dodici  consiglieri  di  Stato  e  di  diciotto   fra
referendari,   primi   referendari   e   consiglieri   di   tribunali
amministrativi regionali. Conseguentemente, e' autorizzata per l'anno
2020, secondo le  modalita'  previste  dalla  normativa  vigente,  la
copertura di quindici posti di  organico  di  consiglieri  di  Stato,
l'assunzione  di  venti  referendari  dei  tribunali   amministrativi
regionali, nonche', per le  esigenze  delle  segreterie  delle  nuove
sezioni  del  Consiglio  di  Stato  e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello  non  generale  a
tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con 
contestuale incremento della relativa dotazione organica. 
    320-ter. Per effetto di quanto previsto  dal  comma  320-bis,  la
Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e' 
definitivamente sostituita dalla seguente: 
 
  "TABELLA A 
  Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa: 
 
    



+--------------------------------------------------------+----------+
|Presidente del Consiglio di Stato                       |n. 1      |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Presidente aggiunto del Consiglio di Stato              |n. 1      |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato            |n. 22     |
|                                                        |(*)       |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Presidenti di Tribunale amministrativo regionale        |n. 24     |
+--------------------------------------------------------+----------+
|                                                        |n. 102    |
|Consiglieri di Stato                                    |(*)       |
|                                                        |(**)      |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Consiglieri di Tribunale amministrativo                 |n. 403    |
|regionale, Primi Referendari e Referendari              |(***)     |
+--------------------------------------------------------+----------+

    
    

+-------------------------------------------------------------------+
|(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per|
|la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre |
|2003, n. 373.                                                      |
|(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi     |
|dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6     |
|aprile 1984, n. 426.                                               |
|(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di    |
|giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la|
|provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale|
|per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli|
|1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.|
|426."».                                                            |
+-------------------------------------------------------------------+

    
 
2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, le parole: «e di 1.000.000  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020» sono soppresse. 
3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 5 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per  l'anno  2022,  di
5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni
di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e  di
7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro
per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro
per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro
per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro
per l'anno 2027 e di  8.115.179  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2028». 
4. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del 
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019,  n.  157,  il  Consiglio  di  Stato  e'
autorizzato  a  conferire,  nell'ambito  della   dotazione   organica
vigente,  a  persona  dotata  di  alte  competenze  informatiche,  un
incarico dirigenziale  di  livello  generale,  in  deroga  ai  limiti
percentuali previsti dall'articolo 19,  commi  4  e  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli  oneri  di  cui  al  presente
comma si fa fronte nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente. 
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l'anno 
2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996  euro  per  l'anno  2023,
1.072.074 euro  per  l'anno  2024,  985.009  euro  per  l'anno  2025,
1.003.839 euro  per  l'anno  2026,  156.597  euro  per  l'anno  2027,
1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede,  quanto
a  1  milione  di  euro  a   decorrere   dall'anno   2021,   mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal  comma  2  e
quanto  a  115.179  euro  a  decorrere   dall'anno   2021,   mediante
corrispondente riduzione  della  proiezione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero medesimo.