Art. 23 
 
          Adeguamento della struttura della Corte dei conti 
 
  1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  gennaio  1994,
n. 19, il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Per  il
rafforzamento del presidio di legalita' a tutela dell'intero  sistema
di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti,  secondo  la
consistenza  del  rispettivo  carico  di   lavoro,   possono   essere
assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza,  presidenti
aggiunti o di coordinamento. A tal  fine,  il  ruolo  organico  della
magistratura contabile e' incrementato di venticinque  unita'  ed  e'
rideterminato  nel  numero  di  seicentotrentasei  unita',   di   cui
cinquecentotrentadue   fra   consiglieri,   primi    referendari    e
referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al  presidente,  al
presidente aggiunto della Corte, nonche' al procuratore generale e al
procuratore   generale   aggiunto.   Il   Consiglio   di   presidenza
dell'Istituto,  in  sede  di  approvazione  delle  piante   organiche
relative   agli   uffici   centrali   e    territoriali,    determina
l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le
tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n.  1345,  come
sostituite dall'articolo  13,  ultimo  comma,  del  decreto-legge  22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1982, n. 51, sono abrogate». 
  2. La Corte dei conti e' autorizzata, per il triennio 2020-2022, in
aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali,  a  bandire  procedure
concorsuali e ad assumere venticinque referendari da  inquadrare  nel
ruolo del personale di magistratura. 
  3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2,  pari
a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro  per
l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno  degli  anni  2025  e  2026,
3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393  euro  per  ciascuno  degli
anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere  dall'anno  2030,
si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro
annui a decorrere dall'anno 2021, mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021,  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte corrente,  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.