Art. 27 
 
                   Sicurezza nazionale cibernetica 
 
  1. Al decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  a),  le  parole:  «sono
individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti  e  gli  operatori
pubblici e privati» sono sostituite dalle  seguenti:  «sono  definiti
modalita' e criteri procedurali di individuazione di  amministrazioni
pubbliche, enti e operatori pubblici e privati» e  le  parole:  «alla
predetta» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'»; 
    b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «i soggetti di
cui alla precedente lettera a)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «i
soggetti di cui al comma 2-bis»; 
    c) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «dalla data di
entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al presente comma» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno
dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma,»; 
    d) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le  parole:  «individuati
ai sensi della lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
comma 2-bis»; 
    e) all'articolo 1, dopo il comma  2,  e'  inserito  il  seguente:
«2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma  2,
lettera a), e' contenuta in  un  atto  amministrativo,  adottato  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  CISR,  entro
trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il  predetto
atto amministrativo, per il quale e' escluso il diritto  di  accesso,
non e'  soggetto  a  pubblicazione,  fermo  restando  che  a  ciascun
soggetto  e'  data,  separatamente,   comunicazione   senza   ritardo
dell'avvenuta iscrizione nell'elenco.  L'aggiornamento  del  predetto
atto amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di cui al
presente comma.»; 
    f) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le  parole:  «i  soggetti
individuati ai sensi del comma 2, lettera a),» sono sostituite  dalle
seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»; 
    g) all'articolo 1, comma 6, lettera a), al  primo  e  al  secondo
periodo, le parole: «soggetti di cui al comma  2,  lettera  a)»  sono
sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui al comma 2-bis»; 
    h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le  parole:  «individuati
ai sensi del comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»; 
    i) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le  parole:  «individuati
ai sensi del  comma  2,  lettera  a),  del  presente  articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le  parole:  «di
cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
medesimo comma»; 
    l) all'articolo 1, comma 12, le parole: «individuati ai sensi del
comma 2, lettera a), del presente  articolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla  medesima
lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»; 
    m) all'articolo  1,  comma  14,  le  parole:  «soggetti  pubblici
individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono  sostituite  dalle
seguenti: «soggetti pubblici di cui al comma 2-bis»; 
    n) all'articolo 1, comma 18, le  parole:  «di  cui  al  comma  2,
lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»; 
    o) all'articolo 3, comma  1,  le  parole:  «ai  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle  seguenti:
«ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis».