Art. 28 Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «7,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni»; b) al secondo periodo, le parole «dieci unita'» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette unita'»; c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi e' corrisposto a carico del Commissariato il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti.». 3. Lo stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' incrementato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020. 4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 268 e' abrogato. 5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 4. 6. All'articolo 3, comma 3, della legge 27 novembre 2017, n. 170, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi necessari a dare attuazione al presente comma, fino al 31 dicembre 2020, la Regione Emilia-Romagna, in qualita' di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».