Art. 29 Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.».