Art. 35 
 
         Disposizioni in materia di concessioni autostradali 
 
  1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di  concessioni
di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a  pedaggio,
nelle  more  dello  svolgimento   delle   procedure   di   gara   per
l'affidamento a  nuovo  concessionario,  per  il  tempo  strettamente
necessario  alla  sua  individuazione,  ANAS  S.p.a.,  in  attuazione
dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
puo'  assumere  la  gestione  delle  medesime,  nonche'  svolgere  le
attivita' di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e  quelle  di
investimento finalizzate alla loro  riqualificazione  o  adeguamento.
Sono  fatte  salve  le  eventuali  disposizioni   convenzionali   che
escludano il riconoscimento  di  indennizzi  in  caso  di  estinzione
anticipata  del  rapporto  concessorio,  ed   e'   fatta   salva   la
possibilita'  per  ANAS  S.p.a.,  ai  fini  dello  svolgimento  delle
attivita' di cui  al  primo  periodo,  di  acquistare  gli  eventuali
progetti  elaborati  dal  concessionario  previo  pagamento   di   un
corrispettivo  determinato  avendo  riguardo   ai   soli   costi   di
progettazione  e  ai  diritti  sulle  opere   dell'ingegno   di   cui
all'articolo  2578  del  codice  civile.  Con  decreto  adottato  dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e
le modalita' di svolgimento della gestione provvisoria  assegnata  ad
ANAS  S.p.a.  Qualora  l'estinzione  della  concessione   derivi   da
inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176, comma  4,
lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  anche  in
sostituzione delle eventuali clausole  convenzionali,  sostanziali  e
procedurali, difformi, anche se approvate per  legge,  da  intendersi
come nulle ai sensi dell'articolo 1419,  secondo  comma,  del  codice
civile,  senza  che  possa  operare,  per  effetto   della   presente
disposizione,  alcuna  risoluzione  di   diritto.   L'efficacia   del
provvedimento di revoca, decadenza o  risoluzione  della  concessione
non  e'  sottoposto  alla   condizione   del   pagamento   da   parte
dell'amministrazione  concedente  delle  somme  previste  dal  citato
articolo 176, comma 4, lettera a).