Art. 38 
 
  Fondo liquidita' per enti in riequilibrio finanziario pluriennale 
 
  1. Per l'anno 2020, nelle more di una  piu'  generale  riforma  del
titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli  enti
locali che, a  seguito  della  dichiarazione  di  incostituzionalita'
dell'articolo 1, comma 714, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,
come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale  di  ripiano
prevista dal rispettivo piano di  riequilibrio  pluriennale,  possono
richiedere al Ministero dell'interno entro  il  31  gennaio  2020  un
incremento dell'anticipazione gia' ricevuta, a valere  sul  fondo  di
cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo  n.  267  del
2000. 
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' assegnata mediante  decreto
del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei
limiti  delle  disponibilita'  del  fondo,   in   proporzione   della
differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a  titolo  di  ripiano
del  piano  di  riequilibrio  pluriennale  di  ciascun  ente   locale
richiedente e la rata annuale  dovuta  nell'esercizio  immediatamente
precedente l'applicazione degli effetti della  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 18 del 2019. 
  3. L'anticipazione di cui al presente  articolo  e'  restituita  in
quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e  secondo
le modalita' previste dal decreto ministeriale  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.