Art. 39 
 
Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere  del  debito
                  degli enti locali e delle Regioni 
 
  1. I comuni, le province e  le  citta'  metropolitane  che  abbiano
contratto con banche o intermediari finanziari mutui in  essere  alla
data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre  2024
e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di  valore  inferiore
nei casi  di  enti  con  un'incidenza  degli  oneri  complessivi  per
rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio
2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  con  le  modalita'  e  nei  termini
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  da
adottare, previa  intesa  in  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, apposita istanza affinche' tali mutui vengano  ristrutturati
dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine  di
conseguire  una  riduzione  totale  del  valore   finanziario   delle
passivita' totali a carico delle finanze pubbliche, ai  sensi  e  per
gli effetti dell'articolo 1, commi 71  e  seguenti,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. Con riferimento ai mutui accollati allo Stato,
di cui al primo periodo, gli enti locali con popolazione inferiore  a
5.000  abitanti  possono  essere  esonerati  dalla  verifica  di  cui
all'articolo 41, comma 2, della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,
secondo  le  modalita'  definite  con   il   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze  di  cui  al  presente  comma.  Per  la
gestione delle attivita' di cui al presente  articolo,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze si avvale di una societa' in house, con
onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e  di  4
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2021.  La   societa'   e'
individuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di  cui  al  presente   comma.   Per   assicurare   il   buon   esito
dell'operazione, con apposito decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica, una Unita' di coordinamento a cui partecipano di diritto il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli Interni,
cui spetta  il  monitoraggio  delle  attivita'  di  cui  al  presente
articolo,  il  coordinamento  nei   confronti   degli   enti   locali
destinatari della ristrutturazione e  l'individuazione  di  soluzioni
amministrative comuni volte a uniformare le  interlocuzioni  tra  gli
enti locali e la  predetta  societa'  per  agevolare  l'accesso  alle
operazioni stesse. Partecipano all'Unita' i rappresentanti di ANCI  e
UPI. Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  definisce
la  durata,  l'organizzazione,   la   struttura,   il   funzionamento
dell'Unita' nonche' le modalita' di raccordo con la predetta societa'
in house. Le operazioni possono  prevedere  l'emissione  di  apposite
obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei  mutui  oggetto
di accollo, purche' da tali  emissioni  non  derivi  un  aumento  del
debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal  Regolamento
UE 479/2009. Ad  esito  dell'operazione  di  accollo  e'  ammessa  la
possibilita' di surroga del mutuante da parte di  un  soggetto  terzo
che diventa il nuovo soggetto creditore dello Stato. 
  2. Possono essere oggetto  di  ristrutturazione  e  di  conseguente
accollo da parte dello  Stato  anche  eventuali  operazioni  derivate
connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle  tipologie  di
cui all'articolo 3 del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 1° dicembre 2003, n. 389. 
  3. Nell'istanza di cui al comma 1, l'ente deve indicare,  nel  caso
in cui  le  operazioni  di  ristrutturazione  prevedano  l'estinzione
anticipata totale  o  parziale  del  debito,  l'impegno  a  destinare
specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di
ogni altro onere connesso, da versare allo Stato  alle  condizioni  e
con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante. 
  4. A seguito della presentazione dell'istanza, la societa'  di  cui
al comma 1 avvia l'istruttoria  e  le  attivita'  necessarie  per  la
ristrutturazione  del  mutuo  e,  all'esito  delle  stesse,  comunica
all'ente  le  condizioni  dell'operazione,  il   nuovo   profilo   di
ammortamento del mutuo  ristrutturato,  distintamente  per  la  quota
capitale e la quota interesse, gli oneri  e  le  eventuali  penali  o
indennizzi a carico dell'ente. 
  5. In caso di accettazione delle condizioni di cui al  comma  4  da
parte dell'ente, la societa' di cui  al  comma  1  e'  autorizzata  a
effettuare l'operazione di ristrutturazione. 
  6. Con la medesima decorrenza dell'operazione  di  ristrutturazione
di cui al comma 5 l'ente sottoscrive con la societa' di cui al  comma
1 un contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello  Stato  dei
mutui di cui al medesimo comma, nel quale sono definite le  modalita'
di estinzione del conseguente debito dell'ente  nei  confronti  dello
Stato, comprensive di interessi, basate su un periodo pari  a  quello
previsto per l'estinzione dei mutui di cui  al  comma  1,  prevedendo
altresi', qualora l'ente non adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al
versamento delle rate di ammortamento dovute,  sia  le  modalita'  di
recupero  delle  medesime  somme  sia  l'applicazione  di   interessi
moratori. In particolare,  le  modalita'  di  estinzione  del  debito
dell'ente nei confronti dello Stato sono definite  nel  rispetto  dei
seguenti principi: 
  a) l'ente e' tenuto a versare sulla contabilita' speciale di cui al
comma 9 un  contributo  di  importo  pari  alle  eventuali  spese  da
sostenere  per  le  penali   o   gli   indennizzi   derivanti   dalla
ristrutturazione,  alle  condizioni  e  con  il   profilo   temporale
negoziati con l'istituto mutuante; 
  b) le scadenze delle rate di ammortamento versate allo  Stato  sono
individuate  in  modo  da  garantire  il  pagamento  delle  rate   di
ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste  dal
relativo piano di ammortamento; 
  c) le rate di ammortamento versate dall'ente  allo  Stato  sono  di
importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei  mutui  e
dei derivati ristrutturati; 
  d) le quote capitale versate allo Stato in ciascun  esercizio  sono
di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato
nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere  inferiori
al totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1; 
  e) la quota interessi versata allo Stato in  ciascun  esercizio  e'
pari alla differenza,  se  positiva,  tra  la  rata  di  ammortamento
determinata secondo le modalita' di cui alla lettera c)  e  la  quota
capitale determinata secondo le modalita' di cui alla lettera d);  in
caso di differenza  nulla  o  negativa,  la  quota  interessi  dovuta
dall'ente e' pari a 0; 
  f) negli esercizi in cui il  proprio  debito  nei  confronti  dello
Stato e' estinto e il debito ristrutturato  e'  ancora  in  corso  di
restituzione, l'ente e' tenuto a versare allo Stato un contributo  di
parte corrente di importo pari alla  quota  interessi  del  piano  di
ammortamento ristrutturato dovuta in ciascun esercizio. 
  7. Ai fini di cui al comma 6, gli enti locali rilasciano  a  favore
del Ministero dell'economia e delle finanze apposita  delegazione  di
pagamento, di cui  all'articolo  206  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. In caso di inadempienza, in tutto  o  in  parte,
sulla base dei dati comunicati dalla societa'  di  cui  al  comma  1,
l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme,  per
i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta
municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalita' di
riscossione e, per le citta' metropolitane e  le  province,  all'atto
del  riversamento  alle  medesime  dell'imposta  sulle  assicurazioni
contro la responsabilita' civile, derivante  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo  60  del
decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  riscossa  tramite
modello  F24.  Con  cadenza  trimestrale,  gli   importi   recuperati
dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa  Agenzia  alla
contabilita' speciale di cui al comma 9. Nel caso  in  cui  l'Agenzia
delle entrate non riesca  a  procedere,  in  tutto  o  in  parte,  al
versamento richiesto dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
l'ente e' tenuto a versare la somma direttamente  sulla  contabilita'
speciale di cui al comma 9, dando comunicazione  dell'adempimento  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  8. Ai fini del calcolo  del  limite  di  indebitamento  degli  enti
locali di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, concorre anche la quota interessi del debito nei
confronti dello Stato di cui al comma 6, lettera e). 
  9. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  e'  autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata alla  societa'
di cui al comma 1. La relativa gestione ha natura di  gestione  fuori
bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti,  ai  sensi
dell'articolo  9  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041.   Alla
rendicontazione provvede la societa'. 
  10. Al fine di integrare le giacenze della contabilita' speciale di
cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di  rimborso  dei
mutui oggetto di accollo,  possono  essere  utilizzate  a  titolo  di
anticipazione,  mediante  girofondo,  le  risorse  disponibili  sulla
contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo  37,   comma   6,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  La  giacenza  della  contabilita'
speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del citato decreto-legge n.
66 del 2014, e' reintegrata non appena  siano  disponibili  le  somme
versate dagli enti sulla contabilita' speciale di cui al comma 9. 
  11. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  ai
mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per
il miglioramento dei servizi pubblici dalle societa' partecipate  dai
comuni, dalle  province  e  dalle  citta'  metropolitane  a  capitale
interamente  pubblico  incluse  nell'elenco   delle   amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico  consolidato,  individuate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
con applicazione delle procedure di cui ai commi 6 e 7  del  presente
articolo nei confronti dell'ente stesso e con l'impegno  dell'ente  a
subentrare come controparte alla  societa'  partecipata  in  caso  di
ristrutturazione. In tal  caso,  ai  fini  della  determinazione  del
limite  di  indebitamento  di  cui  all'articolo  204   del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si tiene anche conto della  quota
interessi relativa ai  mutui  ristrutturati  ai  sensi  del  presente
comma. 
  12. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
adottare, previa intesa in Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabiliti modalita' e termini per l'applicazione, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  delle  disposizioni
recate dal presente articolo nei  confronti  delle  regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  13. Al comma 11 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,
n.89, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  caso  di
estinzione anticipata del mutuo, gli  importi  pagati  dalle  regioni
sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnati,  in  relazione  alla  parte  capitale,  al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato.». 
  14. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di  2  milioni
di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da  ripartire  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.