Art. 3 
 
Stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
                        disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e'  stabilito,  per  l'anno  2020,  in  58.000
milioni di euro. 
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio  estero,  sono  fissati  per
l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 3.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  23.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi. 
  4. La SACE Spa e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2020, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle attivita' di  cui  all'articolo  11-  quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  3  del  presente
articolo. 
  5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel  programma  «Fondi
di  riserva  e  speciali»,  nell'ambito  della  missione  «Fondi   da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  stabiliti,  per   l'anno   finanziario   2020,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.900
milioni di euro, 400 milioni di euro e 7.600 milioni di euro. 
  6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  sono  considerate  spese  obbligatorie,  per  l'anno
finanziario 2020, quelle descritte nell'elenco n.  1,  allegato  allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  7. Le spese per le quali  puo'  esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,
per l'anno finanziario 2020, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per  la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere  generale
dello Stato e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione al programma «Concorso dello  Stato  al  finanziamento
della  spesa  sanitaria»,  nell'ambito  della   missione   «Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario
2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  9. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative  e  dei  membri  del  Parlamento   europeo   spettanti
all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi  da
assegnare», nell'ambito della missione  «Fondi  da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2020,  ai  competenti  programmi  degli  stati  di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, dell'interno  e  della  difesa  per  lo  stesso  anno
finanziario, per  l'effettuazione  di  spese  relative  a  competenze
spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche  dei
presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi
agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a  indennita'
e competenze varie spettanti alle Forze di  polizia,  a  trasferte  e
trasporto delle Forze di polizia, a  rimborsi  per  facilitazioni  di
viaggio agli elettori, a spese di ufficio,  a  spese  telegrafiche  e
telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a  manutenzione
e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico  e  ad
altre   esigenze   derivanti   dall'effettuazione   delle    predette
consultazioni elettorali. 
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, per  l'anno  2020,  ai  capitoli  del
titolo III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie)  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate le somme  iscritte,  per
competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito  statale»,
nell'ambito  della  missione  «Debito  pubblico»   dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in  relazione
agli oneri connessi alle  operazioni  di  rimborso  anticipato  o  di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale  carico  dello
Stato. 
  11. Nell'elenco  n.  5,  allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le  quali  si  possono  effettuare,  per  l'anno  finanziario   2020,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 1° dicembre  1986,  n.  831,  iscritto  nel  programma
«Prevenzione e  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi   fiscali»,   nell'ambito    della    missione    «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica»,
nonche'  nel  programma  «Concorso  della  Guardia  di  finanza  alla
sicurezza pubblica», nell'ambito della missione  «Ordine  pubblico  e
sicurezza» del medesimo stato di previsione. 
  12. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del  Corpo  della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo
937  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio  nell'anno
2020, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'. 
  13. Le somme iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera  alle
amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2020,  destinate
alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,
con decreti del Ragioniere  generale  dello  Stato,  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni medesime. 
  14. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, alla  riassegnazione
ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nella  misura  stabilita  con  proprio
decreto,  delle  somme  versate,  nell'ambito  della  voce   «Entrate
derivanti dal controllo e repressione  delle  irregolarita'  e  degli
illeciti» dello stato  di  previsione  dell'entrata,  dalla  societa'
Equitalia Giustizia Spa a titolo  di  utili  relativi  alla  gestione
finanziaria  del  fondo  di  cui  all'articolo  61,  comma  23,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri  decreti,
provvede,   nell'anno   finanziario   2020,   all'adeguamento   degli
stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei  premi  e  delle
vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle  lotterie,  in
corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni. 
  16. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma  «Analisi,
monitoraggio e  controllo  della  finanza  pubblica  e  politiche  di
bilancio»,      nell'ambito      della      missione       «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza  pubblica»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2020,  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato relative alla gestione  liquidatoria  del  Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed  alla  gestione
liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze,  anche
di ordine pubblico, della citta' di Palermo». 
  17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei  capitoli  2214  e
2223 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'anno finanziario 2020, iscritti  nel  programma  «Oneri
per il servizio del debito  statale»,  e  tra  gli  stanziamenti  dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione,  iscritti  nel
programma «Rimborsi del debito statale», al fine di  provvedere  alla
copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione  di
mutui  ovvero  da  analoghe  operazioni  finanziarie,  qualora   tale
modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente  per  la  finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico. 
  18. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal Comitato olimpico nazionale  italiano  (CONI),  dalla
societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico (CIP),
dalle singole federazioni sportive nazionali,  dalle  regioni,  dalle
province, dai comuni e da altri enti pubblici  e  privati,  destinate
alle attivita'  dei  gruppi  sportivi  del  Corpo  della  guardia  di
finanza. 
 
          Note all'art. 3: 
              comma 3 
              Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo 6
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici): 
              "Art. 6 (Trasformazione  della  SACE  in  societa'  per
          azioni) 
              1. - 8. Omissis 
              9.  La  SACE  S.p.A.  svolge   le   funzioni   di   cui
          all'articolo 2, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  143,   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
          2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  143,
          e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e   dalla
          disciplina dell'Unione Europea in materia di  assicurazione
          e garanzia dei rischi non di mercato. Gli  impegni  assunti
          dalla  SACE   S.p.A.   nello   svolgimento   dell'attivita'
          assicurativa di cui al presente comma sono garantiti  dallo
          Stato nei limiti indicati dalla legge di  approvazione  del
          bilancio dello  Stato  distintamente  per  le  garanzie  di
          durata  inferiore  e  superiore  a  ventiquattro  mesi.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze puo', con uno o piu'
          decreti di natura non regolamentare da emanare di  concerto
          con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle
          attivita'  produttive,  nel   rispetto   della   disciplina
          dell'Unione Europea e dei limiti  fissati  dalla  legge  di
          approvazione  del  bilancio  dello  Stato,  individuare  le
          tipologie di operazioni che  per  natura,  caratteristiche,
          controparti, rischi connessi o paesi  di  destinazione  non
          beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato
          resta in ogni caso ferma per gli impegni  assunti  da  SACE
          precedentemente all'entrata in vigore dei  decreti  di  cui
          sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate. 
              Omissis.". 
              comma 4 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          11-quinquies  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,
          n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione
          per lo sviluppo economico, sociale e territoriale): 
              "Art. 11-quinquies. Sostegno all'internazionalizzazione
          dell'economia italiana 
              1. - 3. Omissis 
              4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma
          2  beneficiano  della  garanzia  dello  Stato  nei   limiti
          specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
          dello Stato come quota parte dei limiti  ordinari  indicati
          distintamente per le garanzie e le  coperture  assicurative
          di durata inferiore e superiore  ai  ventiquattro  mesi  ai
          sensi  dell'articolo  6,  comma  9,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per  l'anno  2005  il
          limite specifico di cui al presente  comma  e'  fissato  in
          misura pari al 20 per cento dei limiti di cui  all'articolo
          2, comma 4, della legge  30  dicembre  2004,  n.  312,  che
          restano invariati. 
              Omissis.". 
              comma 5 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 26, 27, 28 e
          29 della citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 26 Fondo di riserva per le spese obbligatorie 
              1. Nello stato di previsione della spesa del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un «fondo di riserva per le  spese  obbligatorie»
          la cui dotazione e'  determinata,  con  apposito  articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio. 
              2. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  da  registrare  alla  Corte   dei   conti,   sono
          trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento  delle
          dotazioni sia di competenza sia di cassa  delle  competenti
          unita' elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e
          della rendicontazione, le somme  necessarie  per  aumentare
          gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  allegato  l'elenco  delle
          unita' elementari  di  bilancio  di  cui  al  comma  2,  da
          approvare,  con  apposito  articolo,  con  la   legge   del
          bilancio." 
              "Art. 27 Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio
          di residui passivi perenti delle spese correnti e in  conto
          capitale 
              1. Nello stato di previsione della spesa del  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono istituiti,  nella  parte
          corrente e nella parte in conto capitale,  rispettivamente,
          un  «fondo  speciale  per  la  riassegnazione  dei  residui
          passivi della  spesa  di  parte  corrente  eliminati  negli
          esercizi precedenti per  perenzione  amministrativa»  e  un
          «fondo speciale per la riassegnazione dei  residui  passivi
          della spesa in  conto  capitale  eliminati  negli  esercizi
          precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni
          sono determinate, con apposito articolo,  dalla  legge  del
          bilancio. 
              2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al  comma
          1  e  la  loro  corrispondente   iscrizione   alle   unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  che
          quelle  di  cassa  delle  unita'  elementari  di   bilancio
          interessate." 
              "Art. 28 Fondo di riserva per le spese impreviste 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
          provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni  di
          bilancio, che non riguardino le spese di  cui  all'articolo
          26 e che, comunque, non  impegnino  i  bilanci  futuri  con
          carattere di continuita'. 
              2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al  comma
          1  e  la  loro  corrispondente   iscrizione   alle   unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, di bilancio hanno luogo  mediante  decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze,  da  registrare
          alla Corte dei conti, e  riguardano  sia  le  dotazioni  di
          competenza sia quelle di cassa delle unita'  elementari  di
          bilancio interessate. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  allegato  un  elenco  da
          approvare,  con  apposito  articolo,  con  la   legge   del
          bilancio, delle spese per le quali si  puo'  esercitare  la
          facolta' di cui al comma 2. 
              4. Alla legge di approvazione del  rendiconto  generale
          dello Stato e' allegato un elenco dei  decreti  di  cui  al
          comma 2, con le indicazioni dei motivi per i  quali  si  e'
          proceduto ai prelevamenti dal  fondo  di  cui  al  presente
          articolo." 
              "Art. 29 Fondo di  riserva  per  le  autorizzazioni  di
          cassa 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  istituito  un  «fondo  di
          riserva per l'integrazione delle autorizzazioni  di  cassa»
          il  cui  stanziamento  e'  annualmente   determinato,   con
          apposito articolo, dalla legge del bilancio. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta   del   Ministro   interessato,   da
          comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal  fondo
          di  cui  al  comma  1  ed   iscritte   in   aumento   delle
          autorizzazioni  di  cassa  delle   unita'   elementari   di
          bilancio, ai fini della gestione e  della  rendicontazione,
          iscritte negli stati di  previsione  delle  amministrazioni
          statali le  somme  necessarie  a  provvedere  ad  eventuali
          deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
          di bilancio, ritenute  compatibili  con  gli  obiettivi  di
          finanza  pubblica.  I  decreti  di  variazione  di  cui  al
          presente comma sono trasmessi al Parlamento.". 
              comma 6 
              Il  testo  dell'articolo  26  della  citata  legge   31
          dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle Note  all'art.  3,
          comma 5. 
              comma 7 
              Il  testo  dell'articolo  28  della  citata  legge   31
          dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle Note  all'art.  3,
          comma 5. 
              comma 8 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   2   e   3
          dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
          n. 502 (Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a
          norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              "Art. 12 (Fondo sanitario nazionale) 
              1. Omissis 
              2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario  nazionale
          complessivo di cui al  comma  precedente,  prelevata  dalla
          quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e  del
          Ministero  del  bilancio  per  le   parti   di   rispettiva
          competenza, e' trasferita nei capitoli da  istituire  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di: 
              a) attivita' di ricerca corrente e  finalizzata  svolta
          da: 
              1) Istituto superiore di sanita' per  le  tematiche  di
          sua competenza; 
              2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro per le tematiche di sua competenza; 
              3) Istituti di ricovero e cura di  diritto  pubblico  e
          privato il cui carattere  scientifico  sia  riconosciuto  a
          norma delle leggi vigenti; 
              4)  Istituti  zooprofilattici   sperimentali   per   le
          problematiche  relative  all'igiene  e   sanita'   pubblica
          veterinaria; 
              b) iniziative previste da leggi nazionali o  dal  Piano
          sanitario  nazionale  riguardanti  programmi  speciali   di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali,  la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie e le attivita' del  Registro  nazionale  italiano
          dei donatori di midollo osseo; 
              c)  rimborsi  alle  unita'  sanitarie  locali  ed  alle
          aziende ospedaliere, tramite le regioni,  delle  spese  per
          prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che  si
          trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione  del
          Ministro della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro  degli
          affari esteri. 
              A decorrere dal 1° gennaio 1995, la  quota  di  cui  al
          presente comma e'  rideterminata  ai  sensi  dell'art.  11,
          comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e
          successive modificazioni. 
              3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto  della  quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento al triennio successivo entro il 15  ottobre  di
          ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno  di
          legge finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE,  su
          proposta del Ministro della sanita', sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome; la quota capitaria di  finanziamento  da
          assicurare alle regioni viene determinata sulla base di  un
          sistema  di  coefficienti  parametrici,  in  relazione   ai
          livelli uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto  il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1,
          con riferimento ai seguenti elementi: 
              a) popolazione residente; 
              b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
          compensare, in sede di riparto, sulla base di  contabilita'
          analitiche per singolo caso fornite dalle unita'  sanitarie
          locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni  e
          le province autonome; 
              c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
          immobiliari, degli impianti tecnologici e  delle  dotazioni
          strumentali. 
              Omissis.". 
              comma 11 
              Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 9
          della legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni  per  la
          realizzazione   di   un   programma   di   interventi   per
          l'adeguamento alle esigenze operative delle  infrastrutture
          del Corpo della guardia di finanza): 
              "4. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          finanze, rubrica 6, Corpo  della  guardia  di  finanza,  e'
          istituito un capitolo  con  un  fondo  a  disposizione  per
          sopperire alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli  dello
          stato di previsione medesimo indicati in  apposita  tabella
          da approvarsi con legge di bilancio.". 
              comma 12 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          937 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: 
              "Art. 937 Ufficiali ausiliari 
              1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata  e
          del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di  ambo  i
          sessi reclutati in qualita' di: 
              a) ufficiali di complemento in ferma o in  servizio  di
          1^ nomina; 
              b) ufficiali piloti e navigatori di complemento; 
              c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; 
              d) ufficiali delle forze di completamento. 
              Omissis.". 
              comma 13 
              Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 1
          della citata legge n. 144 del 1999: 
              "1. Costituzione di unita' tecniche  di  supporto  alla
          programmazione, alla valutazione e  al  monitoraggio  degli
          investimenti pubblici. 
              1. - 6. Omissis 
              7. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000. 
              Omissis.". 
              comma 14 
              Si riporta il testo vigente del comma 23  dell'articolo
          61 del citato decreto-legge n. 112  del  2008,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              "Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa  ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni di assistenza specialistica 
              1. - 22. Omissis 
              23. Le  somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1,  comma
          367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma. 
              Omissis.". 
              Note all'art. 4: 
              comma 2 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1   del
          decreto-legge 9 ottobre  1993,  n.  410,  convertito  dalla
          legge 10  dicembre  1993,  n.  513  (Interventi  urgenti  a
          sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica): 
              "1. 1. La Societa'  di  promozione  industriale  (SPI),
          previa autorizzazione  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  puo'  utilizzare  i  fondi
          destinati alle iniziative rientranti nei programmi  di  cui
          all'articolo 5, commi 1 e 2, del  decreto-legge  1°  aprile
          1989, n. 120 , convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni,  nonche'
          i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 , e dal
          decreto-legge 28 dicembre 1989,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  38,  ed
          assegnati alla SPI ai  sensi  della  delibera  CIPI  del  3
          agosto  1993,  per  erogare   direttamente   contributi   e
          finanziamenti anche  per  iniziative  nelle  aree  del  Sud
          indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120  ,
          nonche' per  assumere  partecipazioni  di  minoranza  nelle
          iniziative di promozione industriale in tutte  le  aree  di
          intervento, ferma restando la destinazione  dei  fondi  per
          area gia' definita in sede CIPI. A tal fine  nei  programmi
          operativi della SPI, da sottoporre  per  l'approvazione  al
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          devono  essere  indicati,  per  ciascuna   iniziativa,   la
          tipologia ed il livello degli interventi proposti, in  ogni
          caso  entro  i  limiti  e  secondo  le  modalita'  di   cui
          all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989,
          n. 120, nonche' l'entita'  degli  oneri  di  istruttoria  e
          controllo complessivi  da  riconoscere  alla  SPI.  Per  le
          medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche  ulteriori
          risorse che si renderanno disponibili  per  lo  scopo,  ivi
          comprese  quelle  eventualmente  derivanti  da  revoche   o
          riprogrammazione di interventi di cui alla legge  1°  marzo
          1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni."