Art. 10 
 
                      Spese di vitto e alloggio 
 
  1. Ai componenti degli organi  delle  camere  di  commercio,  delle
aziende speciali e delle unioni regionali spetta  il  rimborso  delle
spese di alloggio  per  pernottamenti  in  alberghi  fino  a  quattro
stelle. 
  2. Ai componenti degli organi  delle  camere  di  commercio,  delle
aziende speciali e delle unioni regionali spetta  il  rimborso  delle
spese di vitto nei limiti di euro 50 in caso di un solo pasto  e  nei
limite di euro  90,00  in  caso  di  due  pasti.  I  due  pasti  sono
rimborsabili in presenza di due distinte ricevute fiscali o scontrini
e  nel  caso  in  cui  lo  svolgimento  dell'incarico   richieda   il
pernottamento.