Art. 10 Spese di vitto e alloggio 1. Ai componenti degli organi delle camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali spetta il rimborso delle spese di alloggio per pernottamenti in alberghi fino a quattro stelle. 2. Ai componenti degli organi delle camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali spetta il rimborso delle spese di vitto nei limiti di euro 50 in caso di un solo pasto e nei limite di euro 90,00 in caso di due pasti. I due pasti sono rimborsabili in presenza di due distinte ricevute fiscali o scontrini e nel caso in cui lo svolgimento dell'incarico richieda il pernottamento.