Art. 11 Rimborsi delle spese per missioni istituzionali degli amministratori 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 si applicano anche agli amministratori delle camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali che, in ragione del proprio mandato, si recano fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni.