Art. 11 
 
                  Rimborsi delle spese per missioni 
                 istituzionali degli amministratori 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 8,  9  e  10  si  applicano
anche agli amministratori delle camere di  commercio,  delle  aziende
speciali e  delle  unioni  regionali  che,  in  ragione  del  proprio
mandato, si recano fuori dal capoluogo del comune ove ha sede  l'ente
presso cui svolgono le funzioni.