Art. 9 
 
                          Spese di viaggio 
 
  1. Ai componenti degli organi  delle  camere  di  commercio,  delle
aziende speciali e delle unioni regionali spetta  il  rimborso  delle
spese di viaggio entro i seguenti limiti: 
    a) biglietto del treno nei limiti dell'importo  previsto  per  la
classe «premium»; 
    b) biglietto di aereo di classe economy; 
    c) rimborso delle spese per utilizzo del mezzo proprio nei limiti
del quinto del  costo  della  benzina,  debitamente  autorizzato  dai
competenti uffici dell'ente interessato all'inizio  del  mandato,  in
tutti  i  casi  in  cui,  per  la  funzionalita'  dell'incarico,   si
determinano condizioni tali da non consentire  l'utilizzo  del  mezzo
pubblico.  L'autorizzazione  all'utilizzo  del   mezzo   proprio   e'
funzionale esclusivamente alla garanzia della copertura assicurativa. 
    d) biglietto di altro mezzo pubblico necessario  per  raggiungere
la sede dell'ente; 
    e)  rimborso  delle  spese  per  utilizzo  taxi,  preventivamente
autorizzato all'inizio del mandato dai  competenti  uffici  dell'ente
interessato,  in  tutti  i  casi   in   cui,   per   lo   svolgimento
dell'incarico, si  determinano  condizioni  tali  da  non  consentire
l'utilizzo del mezzo pubblico; 
    f)  rimborso  delle  spese  di  parcheggio  del   mezzo   proprio
esclusivamente presso i terminal  aeroportuali  nei  limiti  di  euro
50,00; 
    g) rimborso del pedaggio autostradale.