Art. 9 Spese di viaggio 1. Ai componenti degli organi delle camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i seguenti limiti: a) biglietto del treno nei limiti dell'importo previsto per la classe «premium»; b) biglietto di aereo di classe economy; c) rimborso delle spese per utilizzo del mezzo proprio nei limiti del quinto del costo della benzina, debitamente autorizzato dai competenti uffici dell'ente interessato all'inizio del mandato, in tutti i casi in cui, per la funzionalita' dell'incarico, si determinano condizioni tali da non consentire l'utilizzo del mezzo pubblico. L'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio e' funzionale esclusivamente alla garanzia della copertura assicurativa. d) biglietto di altro mezzo pubblico necessario per raggiungere la sede dell'ente; e) rimborso delle spese per utilizzo taxi, preventivamente autorizzato all'inizio del mandato dai competenti uffici dell'ente interessato, in tutti i casi in cui, per lo svolgimento dell'incarico, si determinano condizioni tali da non consentire l'utilizzo del mezzo pubblico; f) rimborso delle spese di parcheggio del mezzo proprio esclusivamente presso i terminal aeroportuali nei limiti di euro 50,00; g) rimborso del pedaggio autostradale.