Art. 3
Ripartizione degli spazi di comunicazione politica
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
presente provvedimento e la data di chiusura della campagna
referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o
radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica sul
tema referendario nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti in due parti uguali tra
i soggetti favorevoli e i contrari al quesito referendario.
2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili,
il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo'
essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione,
anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna
di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi'
possibile realizzare trasmissioni con la partecipazione di
giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso, la
ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica
nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere
effettuata garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di
parita' di trattamento per ogni ciclo di due settimane e curando
altresi' un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze. Ove
possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne
consentano la fruizione anche ai non udenti. Qualora alle
trasmissioni di cui al presente articolo prenda parte piu' di una
persona per ciascuna delle indicazioni di voto, almeno una persona
per ciascuna opzione di voto deve essere scelta tra i soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a).
3. L'eventuale rinuncia a partecipare di sostenitori di una delle
due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle
trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del
tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta
menzione della rinuncia.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate dalle
emittenti televisive nazionali in contenitori con cicli a cadenza di
due settimane all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali
all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore
1,00 del giorno successivo.
5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono
tempestivamente comunicati, anche a mezzo posta elettronica
certificata, all'Autorita'. Le eventuali variazioni dei predetti
calendari sono comunicate secondo le medesime modalita'.
6. Alle trasmissioni di comunicazione politica sui temi della
consultazione referendaria non possono prendere parte persone che
risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali
competizioni non e' comunque consentito, nel corso delle trasmissioni
medesime, alcun riferimento.
7. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente
articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1,
del testo unico.
8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla
mezzanotte del penultimo giorno precedente il voto.