Art. 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
presente provvedimento e quella di chiusura della campagna
referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali
private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni
favorevole o contraria al quesito referendario.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito le emittenti di cui al comma 1 osservano le seguenti
modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito con criterio
paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, fra i
soggetti politici di cui all'art. 2, tra i favorevoli ed i contrari
al quesito referendario;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione
favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a
scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti
radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne'
essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce
orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia
18,00-19,59; seconda fascia 14,00-15,59; terza fascia 22,00-23,59;
quarta fascia 9,00-10,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore
sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i
soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal
fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due
indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai
soggetti piu' numerosi avviene secondo un criterio di rotazione,
fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle successive lettera
e) ed f). L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle
due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione
di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un
aumento degli spazi ad essa spettanti;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in
ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con
l'indicazione del soggetto politico committente.