Art. 7
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto
informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato
dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che
l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di
interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e
radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto
informativo, riconducibili alla responsabilita' di una specifica
testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare
rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza
di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando
all'elettorato la piu' ampia informazione sui temi e sulle modalita'
di svolgimento della campagna referendaria e precisamente:
a) quando vengono trattate questioni relative al tema oggetto del
referendum le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a
favore o contro il quesito referendario devono essere rappresentate
in modo corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e
nelle riprese degli stessi soggetti. Resta salva per l'emittente la
liberta' di commento e critica che, in chiara distinzione tra
informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle
persone;
b) fatto salvo il criterio di cui alla precedente lettera a), nei
programmi di informazione va curata un'adeguata informazione sui temi
oggetto del referendum, assicurando la chiarezza e la
comprensibilita' dei temi in discussione. Qualora in detti programmi
assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni
politiche riconducibili ai temi del referendum, dovra' essere
complessivamente garantita, nel corso della campagna referendaria, la
presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o
contrari al quesito referendario.
3. Nel periodo di cui al comma 2, in qualunque trasmissione
radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai
messaggi politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma
indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum.
4. I direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono
attenersi ad un comportamento corretto e imparziale, tale da non
influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte
degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o
di svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario. I
telegiornali devono garantire, insieme con la completezza
dell'informazione, l'esposizione della pluralita' dei punti di vista.
Fermo il rispetto della liberta' editoriale di ciascuna testata, i
direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro
attivita' al rispetto dell'imparzialita', avendo come unico criterio
quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate
e fondate, con il massimo della chiarezza affinche' gli utenti non
siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici
orientamenti alla testata.