Art. 8
Attivita' di monitoraggio e criteri di valutazione
1. Il rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 e il ripristino
degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d'ufficio
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che persegue le
relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal
presente provvedimento.
2. Correttezza, equilibrio ed imparzialita' devono essere
assicurati nella diffusione delle prese di posizione assunte da
qualunque soggetto in relazione al quesito referendario. Nei
notiziari, la presenza di esponenti di partiti e movimenti politici,
di membri del Governo e comunque di persone chiaramente riconducibili
ad una delle due opzioni di voto deve essere limitata all'esigenza di
assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione.
3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire
ogni settimana dall'Autorita', che ne assicura la trasmissione, i
dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e
a riequilibrare tempestivamente, e comunque entro la settimana in
corso, eventuali disparita' di trattamento verificatesi nella
settimana precedente.
4. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del
pluralismo e, in particolare, della parita' di trattamento tra le
posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario, l'Autorita'
verifica, ogni quattordici giorni, il tempo di parola dedicato alle
posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario nei
telegiornali diffusi da ciascuna testata. L'Autorita' puo' tenere
conto, quale criterio sussidiario di valutazione, anche del tempo di
notizia.
5. L'Autorita' effettua le proprie valutazioni anche tenendo conto
del tempo di argomento complessivamente dedicato al tema referendario
da ciascuna testata.
6. Alle medesime scadenze indicate al comma 4 e secondo le stesse
modalita', l'Autorita' accerta il rispetto dei principi a tutela del
pluralismo nei programmi di approfondimento informativo diffusi da
ciascuna testata, tenuto conto del format e della periodicita' di
ciascun programma.
7. Fatte salve le verifiche di cui ai commi 4, 5 e 6, l'Autorita'
puo' altresi' esaminare, alle medesime scadenze di cui al comma 4, il
tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico e
istituzionale nei notiziari diffusi da ciascuna testata nonche' nei
programmi di approfondimento informativo, potendosi avvalere,
relativamente ai notiziari, quale fattore sussidiario di valutazione,
anche del tempo di notizia fruito da ciascun soggetto.
8. Qualora le verifiche effettuate secondo i criteri enunciati nei
commi 4, 5, 6 e 7 evidenzino uno squilibrio in violazione del
principio della parita' di trattamento, l'Autorita' adotta i
provvedimenti necessari affinche' l'emittente proceda al riequilibrio
sostanziale a tutela della posizione favorevole o contraria al
quesito che risulti essere stata pretermessa, nei termini e con le
modalita' specificate nel provvedimento medesimo.
9. Le verifiche di cui ai commi 4, 5 e 6 sono effettuate
dall'Autorita' con cadenza settimanale a far tempo dalla terza
settimana che precede il voto. A far tempo da tale settimana, possono
essere effettuate con la medesima cadenza anche le verifiche di cui
al comma 7.
10. I dati di monitoraggio di cui ai commi 4, 5 e 6 sono resi
pubblici ogni quattordici giorni sul sito internet dell'Autorita'
unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata.