Art. 9
Illustrazione delle modalita' di voto
1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le
emittenti radiofoniche e televisive nazionali private illustrano, in
modo esaustivo e con linguaggio accessibile a tutti, i temi propri
del quesito referendario, indicando le principali caratteristiche
dell'elezione referendaria con particolare riferimento alle modalita'
di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalita' di voto
previste per gli elettori diversamente abili e per i malati
intrasportabili.