((Art. 16-bis 
 
Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree
  compromesse della regione Sardegna 
 
  1. La  disposizione  di  cui  all'articolo  8,  comma  10-bis,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89,  concernente  la  gestione  dei
cantieri comunali verdi e di prevenzione degli incendi e  dei  rischi
di dissesto idrogeologico, nonche' per la manutenzione del territorio
e  il  ripristino  ambientale   di   aree   compromesse,   a   totale
finanziamento della regione autonoma della Sardegna, e' prorogata per
il triennio 2020-2022.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   10-bis
          dell'articolo 8 del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la  giustizia
          sociale): 
                «Art. 8 (Trasparenza e razionalizzazione della  spesa
          pubblica per beni e servizi). - (Omissis). 
                10-bis. Ai fini della  necessaria  prevenzione  degli
          incendi, del dissesto idrogeologico e  del  diffondersi  di
          discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e
          i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in  materia
          di lavoro e difesa dell'ambiente  della  regione  Sardegna,
          che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali  di
          prevenzione  danni  in  attuazione  di  competenze   e   di
          politiche regionali, hanno carattere temporaneo e  pertanto
          le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo
          triennio, non costituiscono presupposto per  l'applicazione
          dei  limiti  di  cui  all'articolo   9,   comma   28,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive  modificazioni.  La  disposizione  di   cui   al
          presente comma non deve comportare nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica e alla sua attuazione  si  provvede
          nell'ambito delle risorse assegnate  per  la  realizzazione
          dei predetti cantieri dal bilancio regionale.».