((Art. 16-ter 
 
Disposizioni  urgenti  per  il  potenziamento  delle   funzioni   dei
                  segretari comunali e provinciali 
 
  1.  Il  corso-concorso  di  formazione   previsto   dal   comma   2
dell'articolo 13 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed
e' seguito da un tirocinio pratico di due  mesi  presso  uno  o  piu'
comuni.  Durante  il  corso  e'  effettuata  una  verifica  volta  ad
accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal  Consiglio
direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e  provinciali.
Nel biennio successivo alla data della prima  nomina,  il  segretario
reclutato a seguito  del  corso-concorso  di  formazione  di  cui  al
presente comma e' tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale
dei  segretari  comunali  e  provinciali,  ad  assolvere  a  obblighi
formativi suppletivi, in misura  pari  ad  almeno  120  ore  annuali,
mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche  con  modalita'
telematiche,   nell'ambito   della   programmazione    dell'attivita'
didattica  di  cui  all'articolo  10,  comma  7,  lettera   b),   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
  2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti  del  concorso
pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,  n.  465,
puo' essere riservata ai dipendenti delle  amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per
l'accesso alla  carriera  dei  segretari  comunali  e  provinciali  e
abbiano un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni in  posizioni
funzionali per l'accesso alle  quali  e'  previsto  il  possesso  dei
medesimi titoli di studio. 
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di
reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, per le quali non sia stato  avviato
il relativo corso di formazione. 
  4. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente  decreto,  per  quanto  non  diversamente  disciplinato  dal
presente  articolo,  continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni
dell'articolo 13 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 
  5. Al fine di sopperire  con  urgenza  alla  carenza  di  segretari
comunali, il Ministero dell'interno organizza,  in  riferimento  alla
procedura per l'ammissione di 291 borsisti  al  sesto  corso-concorso
selettivo  di  formazione  per  il  conseguimento   dell'abilitazione
richiesta ai fini dell'iscrizione di  224  segretari  comunali  nella
fascia  iniziale  dell'Albo  nazionale  dei  segretari   comunali   e
provinciali, di cui al decreto del  Capo  del  Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18  dicembre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  102
del 28 dicembre 2018,  una  sessione  aggiuntiva  del  corso-concorso
previsto dal comma 2 dell'articolo  13  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  4  dicembre  1997,  n.  465,
destinata a 223 borsisti ai fini  dell'iscrizione  di  ulteriori  172
segretari comunali nella  fascia  iniziale  dell'Albo  nazionale  dei
segretari comunali e provinciali. 
  6. Alla sessione aggiuntiva di  cui  al  comma  5  sono  ammessi  i
candidati che abbiano conseguito il punteggio  minimo  di  idoneita',
previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma  5,  ai  fini
dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano  collocati  in
posizione  utile  a  tale  fine,  secondo  l'ordine  della   relativa
graduatoria, nonche', su domanda e previa verifica  della  permanenza
dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai  concorsi
per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto  corso-concorso,  siano
rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi,  a  condizione
che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita'. 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  5  del  presente
articolo si provvede con le modalita' di cui  all'articolo  7,  comma
31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
  8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di  cui  al
comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e  provinciali  e'
comunque subordinata al conseguimento della  relativa  autorizzazione
all'assunzione, rilasciata in conformita' alla disciplina vigente. 
  9. Nei tre anni successivi alla data di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  nei  comuni   aventi
popolazione fino a 5.000  abitanti,  ovvero  popolazione  complessiva
fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano  stipulato  tra
loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante  la
sede di segreteria,  singola  o  convenzionata,  e  la  procedura  di
pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario  titolare  ai
sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,  sia  andata
deserta e non risulti possibile assegnare un segretario  reggente,  a
scavalco,  con   riferimento   al   contingente   di   personale   in
disponibilita', le  funzioni  attribuite  al  vicesegretario  possono
essere svolte, ai sensi della normativa  vigente,  su  richiesta  del
sindaco, previa autorizzazione del  Ministero  dell'interno,  per  un
periodo comunque non superiore  a  dodici  mesi  complessivi,  da  un
funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni  presso  un  ente
locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al  concorso,
previo assenso dell'ente locale  di  appartenenza  e  consenso  dello
stesso interessato.  Il  sindaco  e'  tenuto  ad  avviare  una  nuova
procedura di pubblicizzazione per la nomina del  segretario  titolare
entro i novanta giorni successivi al conferimento delle  funzioni  di
cui al periodo precedente. Il funzionario  incaricato  e'  tenuto  ad
assolvere a un  obbligo  formativo  di  almeno  20  ore  mediante  la
partecipazione a corsi, anche con modalita' telematiche,  secondo  le
modalita' stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo  nazionale  dei
segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse  disponibili
a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno  la
possibilita' di assegnare, in ogni momento, un  segretario  reggente,
anche a scavalco. 
  10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si  applicano
anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati  stipuli  una
convenzione per l'ufficio di segreteria ai  sensi  dell'articolo  30,
comma 1, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o  ne
abbia una in corso, purche' la sede di segreteria risulti vacante. 
  11.  La   classe   di   segreteria   delle   convenzioni   previste
dall'articolo 98,  comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' determinata dalla somma  degli
abitanti di tutti i comuni convenzionati. 
  12. Le modalita' e la disciplina di  dettaglio  per  l'applicazione
dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente  articolo,
compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite
con decreto del Ministro dell'interno,  da  adottare,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre  2012,  n.  213,  e  nel  rispetto  di  quanto
stabilito  dall'articolo  99  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  13. I  nuovi  criteri  di  classificazione  previsti  dal  presente
articolo si applicano alle convenzioni stipulate  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  12.  Per  le
convenzioni stipulate sulla base  dei  nuovi  criteri,  ai  segretari
posti  in  disponibilita',  titolari  di   sedi   convenzionate,   e'
corrisposto il trattamento economico  in  godimento  presso  l'ultima
sede di servizio, previsto  dal  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di  posizione,
che e' riconosciuta nella misura  pari  a  quella  stabilita  per  il
comune capofila.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
          465  (Regolamento  recante  disposizioni  in   materia   di
          ordinamento dei segretari comunali e provinciali,  a  norma
          dell'articolo 17, comma 78, della L.  15  maggio  1997,  n.
          127): 
                «Art. 13 (Accesso in carriera). -  1.  Sono  iscritti
          all'albo nazionale, nella  prima  fascia  professionale,  i
          laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze
          politiche, in  possesso  dell'abilitazione  concessa  dalla
          Scuola superiore di cui all'articolo 17,  comma  77,  della
          legge. 
                2. L'abilitazione di cui al comma 1 e' rilasciata  al
          termine del corso-concorso di formazione  della  durata  di
          diciotto mesi, seguito da tirocinio  pratico  di  sei  mesi
          presso uno o piu' comuni. 
                3. Al corso si accede mediante concorso pubblico  per
          esami  bandito  per  un  numero  di  posti  preventivamente
          determinato dal consiglio nazionale di amministrazione,  in
          relazione alle esigenze di immissione  nell'albo  stabilite
          dall'articolo 17, comma 77, della legge. 
                4. Gli  esami  di  concorso  sono  preceduti  da  una
          selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di
          una  serie  di  quesiti  a  risposta  sintetica,   la   cui
          valutazione puo' essere effettuata anche mediante l'ausilio
          di strumenti automatizzati. Le procedure di  concorso  sono
          espletate da apposite commissioni. 
                5. Gli esami del concorso  consistono  in  tre  prove
          scritte  ed  una   orale.   Il   consiglio   nazionale   di
          amministrazione determina le materie  oggetto  delle  prove
          che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le  seguenti:
          diritto   costituzionale   e/o   diritto    amministrativo,
          legislazione   amministrativa,   statale   e/o   regionale,
          ordinamento finanziario e contabile degli enti  locali  e/o
          diritto tributario e/o  scienza  delle  finanze  e  diritto
          finanziario,  ragioneria  applicata   agli   enti   locali,
          politica di bilancio  e  gestione  delle  risorse,  tecnica
          normativa e tecniche di  direzione.  Determina  inoltre  il
          punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove. 
                6. Al corso e' ammesso un numero di candidati pari  a
          quello predeterminato ai sensi del comma 3,  maggiorato  di
          una percentuale del 30%. Durante il  corso  sono  previste,
          con  cadenza  semestrale,  verifiche  volte  ad   accertare
          l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli  organi  della
          Scuola di cui  all'art.  17,  comma  77,  della  legge.  Al
          termine  del  corso,  si  provvede  alla  verifica   finale
          dell'apprendimento  ed  alla  conseguente   predisposizione
          della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata  dal
          consiglio nazionale di amministrazione. L'inclusione  nella
          graduatoria da' diritto all'iscrizione  all'albo  nazionale
          nella fascia iniziale. 
                7.  Il   consiglio   nazionale   di   amministrazione
          disciplina, inoltre, i casi di  esclusione  dal  corso  per
          mancato   superamento   della   verifica   semestrale    di
          apprendimento prevista dal comma 6. 
                8. Ai partecipanti al corso e' corrisposta una  borsa
          di  studio  non  superiore  al  cinquanta  per  cento   del
          trattamento  economico  corrispondente  alla  prima  fascia
          professionale in relazione alle disponibilita' del fondo di
          cui all'articolo 17, comma 80, della legge. 
                9. Il consiglio nazionale di amministrazione  assegna
          alle sezioni regionali, secondo l'ordine della  graduatoria
          approvata e sulla  base  delle  preferenze  espresse  dagli
          interessati, coloro che  hanno  conseguito  l'abilitazione,
          tenendo conto delle esigenze  di  personale  delle  singole
          sezioni regionali. 
                10.  La  mancata  accettazione  della  prima   nomina
          comporta automaticamente la cancellazione  dall'albo  e  la
          restituzione di  una  percentuale  della  borsa  di  studio
          percepita,   fissata    dal    consiglio    nazionale    di
          amministrazione   secondo   le   modalita'   dallo   stesso
          stabilite.». 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   5   e   7
          dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  e
          funzionamento degli enti  territoriali,  nonche'  ulteriori
          disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel  maggio
          2012): 
                «Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
          per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari   comunali   e
          provinciali). - (Omissis). 
                5. La  disposizione  di  cui  all'articolo  7,  comma
          31-sexies,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  continua  ad  applicarsi  anche  per  gli   oneri
          derivanti dal comma 2 del presente articolo. 
                6. (Omissis). 
                7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in
          vigore  del   presente   decreto,   presso   il   Ministero
          dell'interno, il Consiglio direttivo per  l'Albo  Nazionale
          dei  segretari  comunali  e  provinciali,  presieduto   dal
          Ministro dell'interno, o da  un  Sottosegretario  di  Stato
          appositamente delegato, e composto  dal  Capo  Dipartimento
          per  gli  Affari  Interni  e  territoriali,  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie, da due  prefetti  dei  capoluoghi  di  regione
          designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
          e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
          da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
          proposta del Consiglio  Direttivo,  sentita  la  Conferenza
          Stato Citta' e Autonomie locali: 
                  a)   definisce   le   modalita'    procedurali    e
          organizzative per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari,
          nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali; 
                  b)  definisce  e  approva  gli  indirizzi  per   la
          programmazione  dell'attivita'  didattica   ed   il   piano
          generale  annuale  delle  iniziative  di  formazione  e  di
          assistenza, verificandone la relativa attuazione; 
                  c) provvede alla ripartizione dei  fondi  necessari
          all'espletamento  delle  funzioni  relative  alla  gestione
          dell'albo e  alle  attivita'  connesse,  nonche'  a  quelle
          relative  alle  attivita'  di  reclutamento,  formazione  e
          aggiornamento dei segretari  comunali  e  provinciali,  del
          personale degli enti locali, nonche'  degli  amministratori
          locali; 
                  d)  definisce  le  modalita'  di  gestione   e   di
          destinazione dei beni strumentali  e  patrimoniali  di  cui
          all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. 
                  (Omissis).». 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto
          legislativo  n.  165  del  2001  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  del  comma   31-sexies
          dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122  (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica): 
                «Art. 7 (Soppressione ed incorporazione  di  enti  ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti). - (Omissis). 
                31-sexies.   Il    contributo    a    carico    delle
          amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma
          5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo  n.  267
          del 2000 e' soppresso dal 1º gennaio 2011 e dalla  medesima
          data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari
          delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per  essere
          destinati   alla   copertura    degli    oneri    derivanti
          dall'applicazione  del  comma  31-ter.  I   criteri   della
          riduzione  sono   definiti   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
          delle  finanze  e  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione,  sentita  la  Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          15 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          465 del 1997: 
                «Art. 15 (Nomina e revoca). - (Omissis). 
                4. L'avvio della procedura di nomina e' pubblicizzato
          nelle  forme   stabilite   dal   consiglio   nazionale   di
          amministrazione.  L'Agenzia  fornisce,   a   richiesta,   i
          curricula relativi alle caratteristiche  professionali  dei
          segretari.   La   nomina   del   segretario   ha    effetto
          dall'accettazione. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          30 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
                «Art. 30 (Convenzioni). - 1. Al fine di  svolgere  in
          modo coordinato funzioni e servizi  determinati,  gli  enti
          locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo degli articoli 98, comma 3,  e  99,
          del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
                «Art. 98 (Albo nazionale). - (Omissis). 
                3.  I  comuni  possono  stipulare   convenzioni   per
          l'ufficio di segretario comunale  comunicandone  l'avvenuta
          costituzione  alla  Sezione  regionale  dell'Agenzia.  Tali
          convenzioni possono essere stipulate  anche  tra  comune  e
          provincia e tra province. 
                (Omissis). 
                Art. 99 (Nomina). - 1. Il  sindaco  e  il  presidente
          della  provincia  nominano  il  segretario,   che   dipende
          funzionalmente dal capo dell'amministrazione,  scegliendolo
          tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98. 
                2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina
          ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o
          del presidente della  provincia  che  lo  ha  nominato.  Il
          segretario  cessa  automaticamente  dall'incarico  con   la
          cessazione del mandato del sindaco e del  presidente  della
          provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino  alla
          nomina del nuovo segretario. 
                3. La nomina e' disposta non prima di sessanta giorni
          e non oltre centoventi giorni dalla  data  di  insediamento
          del sindaco e del presidente  della  provincia,  decorsi  i
          quali il segretario e' confermato.».