((Art. 17-bis 
 
Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia  e
                      del consiglio provinciale 
 
  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile
2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021. 
  2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014,
n. 56, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Al  fine  di
garantire l'effettiva rappresentativita' degli organi  eletti,  anche
con  riferimento   all'esigenza   di   assicurare   la   loro   piena
corrispondenza ai  territori  nonche'  un  ampliamento  dei  soggetti
eleggibili,   qualora   i   consigli   comunali   appartenenti   alla
circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente  interessati  al
turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo  ai  sensi
dell'articolo 1,  comma  1,  della  legge  7  giugno  1991,  n.  182,
dovessero essere tali da far superare la  soglia  del  50  per  cento
degli  aventi  diritto  al  voto,  il   termine   e'   differito   al
quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima  proclamazione  degli
eletti».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  60  e   79
          dell'articolo  1  della  legge  7  aprile   2014,   n.   56
          (Disposizioni sulle citta' metropolitane,  sulle  province,
          sulle unioni e fusioni di comuni),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «60. Sono eleggibili a presidente della  provincia  i
          sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima  di
          diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.» 
                «79. In sede di  prima  applicazione  della  presente
          legge, l'elezione del  presidente  della  provincia  e  del
          consiglio provinciale ai sensi dei commi  da  58  a  78  e'
          indetta e si svolge: 
                  a) entro il 12 ottobre 2014 per le province  i  cui
          organi scadono per fine mandato nel 2014; 
                  b) successivamente a quanto previsto  alla  lettera
          a), entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  per  fine  del
          mandato ovvero dalla decadenza  o  scioglimento  anticipato
          degli organi provinciali. Al fine di garantire  l'effettiva
          rappresentativita'   degli   organi   eletti,   anche   con
          riferimento  all'esigenza  di  assicurare  la  loro   piena
          corrispondenza ai  territori  nonche'  un  ampliamento  dei
          soggetti   eleggibili,   qualora   i   consigli    comunali
          appartenenti alla  circoscrizione  elettorale  provinciale,
          eventualmente interessati al turno annuale ordinario  delle
          elezioni per il loro  rinnovo  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, della legge  7  giugno  1991,  n.  182,  dovessero
          essere tali da far superare la  soglia  del  50  per  cento
          degli aventi diritto al voto, il termine  e'  differito  al
          quarantacinquesimo     giorno     successivo     all'ultima
          proclamazione degli eletti.».