Art. 18 
 
Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalita' nella
  pubblica amministrazione e nei piccoli comuni 
 
  1. All'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo il comma
5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Al fine di accelerare  le  procedure  assunzionali  per  il
triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica  elabora,
entro il 30 marzo 2020,  bandi-tipo  volti  a  avviare  le  procedure
concorsuali con tempestivita' e omogeneita' di contenuti  e  gestisce
le procedure concorsuali e le prove selettive  delle  amministrazioni
pubbliche che ne facciano richiesta.». 
  ((1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19  giugno  2019,  n.
56, dopo le parole: «commi 1 e 4» sono inserite le seguenti: «nonche'
al fine di realizzare  strutture  tecnologicamente  avanzate  per  lo
svolgimento dei concorsi pubblici». 
  1-ter. All'articolo 3 della legge  19  giugno  2019,  n.  56,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-ter. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle
azioni e  delle  attivita'  del  Nucleo  della  Concretezza,  di  cui
all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
anche in deroga alle procedure previste nel medesimo  articolo.  Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto
Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di  personale  di
cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo n. 165  del
2001.  Il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,   nell'ambito
dell'autonomia  organizzativa  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di
adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica»; 
  b) il comma 12 e' abrogato; 
  c) al comma 13 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Tali
incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti gli effetti di
legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti»; 
  d) al comma 14, dopo le parole: «pubblico impiego» sono inserite le
seguenti: «e della  Commissione  per  l'attuazione  del  progetto  di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)». 
  1-quater. Al comma 5 dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, le parole: «, di cui al decreto interministeriale
25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle  Commissioni
esaminatrici» sono sostituite dalle seguenti: «. Tale Commissione  e'
nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  ed
e' composta dal Capo del Dipartimento della funzione  pubblica  della
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,   che   la   presiede,
dall'Ispettore  generale  capo  dell'Ispettorato  generale  per   gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del  lavoro  pubblico
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del  Ministero
dell'economia e delle finanze e dal  Capo  del  Dipartimento  per  le
politiche del personale dell'amministrazione civile e per le  risorse
strumentali  e  finanziarie  del  Ministero  dell'interno,   o   loro
delegati. La Commissione: a) approva  i  bandi  di  concorso  per  il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di
concorso  e  nomina  le  commissioni  esaminatrici;  c)   valida   le
graduatorie finali di merito delle  procedure  concorsuali  trasmesse
dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e  gli  idonei
delle   procedure   concorsuali   alle   amministrazioni    pubbliche
interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale  atto  connesso  alle
procedure  concorsuali,  fatte  salve  le  competenze  proprie  delle
commissioni esaminatrici». 
  1-quinquies. Sono  fatti  salvi  gli  atti  della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM) compiuti  prima  della  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto  e  fino  alla
nomina della nuova commissione secondo le modalita' di cui al comma 5
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come
modificato dal comma 1-quater del presente articolo. 
  1-sexies. Al  fine  di  rivedere  le  procedure  di  selezione  del
personale della  pubblica  amministrazione  riducendone  i  tempi  di
svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione,
i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2  della  legge  19  giugno
2019, n. 56, come modificato dal comma 1-bis del  presente  articolo,
destinano fino al 20  per  cento  delle  risorse  ivi  previste  alla
realizzazione  di  strutture   tecnologicamente   avanzate   per   lo
svolgimento dei concorsi pubblici. 
  1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio anche in conto residui.)) 
  2. ((All'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  6,
dopo il  comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  A  decorrere
dall'anno 2020 e fino al  31  dicembre  2022,  in  via  sperimentale,
Formez PA  fornisce,  attraverso  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a  legislazione  vigente,  sulla  base  delle
indicazioni  del  Piano   triennale   delle   azioni   concrete   per
l'efficienza  delle  pubbliche  amministrazioni,  adeguate  forme  di
assistenza in  sede  o  a  distanza,  anche  mediante  l'utilizzo  di
specifiche professionalita', a favore dei comuni con popolazione fino
a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta,  per  il  sostegno  delle
attivita'  istituzionali  fondamentali,  comprese  le  attivita'   di
assistenza tecnico-operativa a  supporto  delle  diverse  fasi  della
progettazione europea, al fine di favorire  un  approccio  strategico
nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei  comuni  in
dissesto  finanziario  o  che  abbiano  deliberato  la  procedura  di
riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e
contabile».)) Conseguentemente, all'articolo  60-bis,  comma  2,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  lettera  b),  e'
sostituita dalla seguente: «b)  le  tipologie  di  azioni  dirette  a
((incrementare)) l'efficienza delle pubbliche amministrazioni,  anche
con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e  di
investimento europei;». 
  ((2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma  2,
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal  titolo  VIII
della parte seconda del  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, in materia di assunzione di personale, i comuni  strutturalmente
deficitari, o  con  ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato
approvato o con piano  di  riequilibrio  pluriennale  deliberato  dal
Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale  dell'anno  in
corso, reclutano prioritariamente personale  di  livello  apicale  da
destinare  agli  uffici  preposti   alla   gestione   finanziaria   e
contabile.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 2,  comma  5,  e  3,
          della legge 19  giugno  2019,  n.  56  (Interventi  per  la
          concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni  e
          la prevenzione  dell'assenteismo),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 2 (Misure per il contrasto all'assenteismo).  -
          (Omissis). 
                5. Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti  ai
          commi 1  e  4  nonche'  al  fine  di  realizzare  strutture
          tecnologicamente avanzate per lo svolgimento  dei  concorsi
          pubblici,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze un  apposito  fondo
          da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di  euro  per
          l'anno 2019.  L'utilizzo  del  fondo  e'  disposto,  previa
          ricognizione dei fabbisogni, con uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per la pubblica amministrazione, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  in  relazione
          alle esigenze presentate. 
                (Omissis).» 
                «Art. 3 (Misure per accelerare le assunzioni mirate e
          il ricambio generazionale nella pubblica  amministrazione).
          - 1. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma
          399,  della  legge   30   dicembre   2018,   n.   145,   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi  compresi
          quelli  di  cui  all'articolo  70,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  procedere,  a
          decorrere dall'anno 2019,  ad  assunzioni  di  personale  a
          tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente   di
          personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
          al 100 per cento di quella relativa al personale  di  ruolo
          cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola  e
          alle universita' si applica la normativa di settore. 
                2.    Al    fine    di    accrescere     l'efficienza
          dell'organizzazione  e   dell'azione   amministrativa,   le
          amministrazioni di cui al comma 1  predispongono  il  piano
          dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di
          assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore
          organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria,  di
          reclutare figure professionali con  elevate  competenze  in
          materia di: 
                  a) digitalizzazione; 
                  b) razionalizzazione e semplificazione dei processi
          e dei procedimenti amministrativi; 
                  c) qualita' dei servizi pubblici; 
                  d) gestione dei fondi strutturali e della capacita'
          di investimento; 
                  e) contrattualistica pubblica; 
                  f) controllo di gestione e attivita' ispettiva; 
                  g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria. 
                3. Le assunzioni di cui al comma 1  sono  autorizzate
          con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma
          4,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,   previa
          richiesta delle  amministrazioni  interessate,  predisposta
          sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli  6
          e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165  del  2001,
          corredata  da  analitica  dimostrazione  delle   cessazioni
          avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti  economie
          e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
          correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
          1, comma 399, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  a
          decorrere dall'anno 2019  e'  consentito  il  cumulo  delle
          risorse,  corrispondenti  a  economie  da  cessazione   del
          personale gia' maturate, destinate alle assunzioni  per  un
          arco temporale non superiore a cinque anni, a  partire  dal
          budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del  piano
          dei  fabbisogni  e  della  programmazione   finanziaria   e
          contabile. 
                4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al  pubblico
          impiego, per il  triennio  2019-2021,  fatto  salvo  quanto
          stabilito  dall'articolo  1,  comma  399,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1
          possono procedere, in deroga a quanto  previsto  dal  primo
          periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30
          del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  nel  rispetto
          dell'articolo 4, commi 3  e  3-bis,  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  nonche'  del  piano  dei
          fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del
          presente articolo: 
                  a)  all'assunzione   a   tempo   indeterminato   di
          vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel
          limite  massimo  dell'80  per  cento  delle   facolta'   di
          assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno; 
                  b) all'avvio di procedure concorsuali,  nel  limite
          massimo dell'80 per  cento  delle  facolta'  di  assunzione
          previste per il corrispondente  triennio,  al  netto  delle
          risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui
          all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del  medesimo
          decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35,  comma  5,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165.   Le
          assunzioni di cui  alla  presente  lettera  possono  essere
          effettuate   successivamente   alla    maturazione    della
          corrispondente facolta' di assunzione. 
                5. Le amministrazioni che si avvalgono della facolta'
          di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni,  i  dati
          relativi alle assunzioni o  all'avvio  delle  procedure  di
          reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli
          stessi di operare i controlli successivi e  procedere  alle
          restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3. 
                5-bis.   Al   fine   di   accelerare   le   procedure
          assunzionali per il  triennio  2020-2022,  il  Dipartimento
          della funzione pubblica elabora, entro il  30  marzo  2020,
          bandi-tipo volti a avviare  le  procedure  concorsuali  con
          tempestivita' e omogeneita'  di  contenuti  e  gestisce  le
          procedure  concorsuali   e   le   prove   selettive   delle
          amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. 
                5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri assicura  l'esercizio
          delle funzioni, delle azioni e delle attivita'  del  Nucleo
          della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  anche  in  deroga  alle
          procedure previste nel medesimo articolo.  Alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il  predetto
          Dipartimento, le  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di
          personale di cui all'articolo 60-quater del citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001. Il  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  nell'ambito  dell'autonomia   organizzativa
          della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  adotta  i
          conseguenti  provvedimenti   di   riorganizzazione   e   di
          adeguamento  delle  dotazioni  organiche  senza   nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                6.  Per  le  finalita'  del  comma  4,   nelle   more
          dell'entrata in vigore del decreto  previsto  dall'articolo
          1, comma 300, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e
          predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e  b)  del
          presente  comma,  le  procedure  concorsuali  di  cui  alla
          lettera  b)  del  medesimo  comma   4   sono   svolte   dal
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, con modalita'  semplificate,  anche
          in deroga alla disciplina prevista dal regolamento  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
          n. 487, per quanto concerne, in particolare: 
                  a) la nomina e la  composizione  della  commissione
          d'esame, prevedendo  la  costituzione  di  sottocommissioni
          anche per le prove scritte  e  stabilendo  che  a  ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a duecentocinquanta; 
                  b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
          prove di esame, prevedendo: 
                    1) la facolta' di far precedere le prove di esame
          da  una  prova  preselettiva,   qualora   le   domande   di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  due
          volte il numero dei posti banditi; 
                    2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla,  gestite  con  l'ausilio  di  enti   o   istituti
          specializzati pubblici e  privati  e  con  possibilita'  di
          predisposizione dei quesiti da parte degli stessi; 
                    3) forme semplificate di svolgimento delle  prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande con risposta a scelta multipla; 
                    4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
          pratiche in aggiunta a quelle  scritte  o  in  sostituzione
          delle medesime; 
                    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
          1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
                    6)  la  valutazione  dei  titoli  solo  dopo   lo
          svolgimento delle prove orali nei casi  di  assunzione  per
          determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 
                    7) l'attribuzione, singolarmente o per  categoria
          di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal  bando,  con
          la previsione che il totale dei  punteggi  per  titoli  non
          puo' essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
          attribuibile. 
                7.  Per  le  finalita'  di  cui  al   comma   4,   il
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale
          del  reclutamento  per  la  raccolta  e  la  gestione,  con
          modalita' automatizzate e nel rispetto  delle  disposizioni
          del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  delle  domande  di
          partecipazione ai concorsi  pubblici  e  delle  fasi  delle
          procedure concorsuali,  anche  mediante  la  creazione  del
          fascicolo elettronico del candidato.  All'attuazione  delle
          disposizioni del presente  comma  si  provvede  nell'ambito
          delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
          a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                8. Fatto  salvo  quanto  stabilito  dall'articolo  1,
          comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di
          ridurre  i  tempi  di  accesso  al  pubblico  impiego,  nel
          triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite  dalle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  le
          conseguenti assunzioni possono essere effettuate  senza  il
          previo svolgimento delle procedure  previste  dall'articolo
          30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. 
                9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 34: 
                    1) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal
          seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33,
          il rapporto di lavoro si  intende  definitivamente  risolto
          alla  data  del  raggiungimento  del  periodo  massimo   di
          fruizione dell'indennita' di cui al comma  8  del  medesimo
          articolo 33, ovvero,  prima  del  raggiungimento  di  detto
          periodo massimo, qualora il  dipendente  in  disponibilita'
          rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta
          ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito  della  provincia
          dallo stesso indicata»; 
                    2) al comma 6, primo  periodo,  dopo  le  parole:
          «dodici mesi,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di
          quelle relative al conferimento di  incarichi  dirigenziali
          ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonche' al conferimento
          degli incarichi di cui all'articolo  110  del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  all'articolo
          15-septies del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
          502,» e dopo le  parole:  «iscritto  nell'apposito  elenco»
          sono aggiunte le seguenti: «e in possesso della qualifica e
          della categoria di inquadramento occorrenti»; 
                  b) all'articolo 34-bis: 
                    1) al comma 2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          periodo:    «L'amministrazione    destinataria     comunica
          tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
          - Dipartimento della funzione  pubblica  e  alle  strutture
          regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la
          rinuncia o la  mancata  accettazione  dell'assegnazione  da
          parte del dipendente in disponibilita'»; 
                    2) al comma 4, le parole: «decorsi due mesi» sono
          sostituite dalle seguenti: «decorsi quarantacinque giorni»; 
                  c) all'articolo 39: 
                    1) al comma 1,  le  parole:  «Le  amministrazioni
          pubbliche promuovono o propongono programmi  di  assunzioni
          per portatori di handicap ai sensi dell'articolo  11  della
          legge  12  marzo  1999,  n.  68,»  sono  sostituite   dalle
          seguenti:  «Le  amministrazioni  pubbliche   promuovono   o
          propongono, anche per profili professionali  delle  aree  o
          categorie previste dai contratti collettivi di comparto per
          i quali non e' previsto  il  solo  requisito  della  scuola
          dell'obbligo  e  nel   rispetto   dei   principi   di   cui
          all'articolo 35, comma 3, del presente  decreto,  programmi
          di assunzioni ai sensi  dell'articolo  11  della  legge  12
          marzo 1999, n.  68,  destinati  ai  soggetti  titolari  del
          diritto  al  collocamento   obbligatorio   previsto   dagli
          articoli 3 e 18 della medesima  legge  n.  68  del  1999  e
          dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998,  n.
          407,»; 
                    2)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
          «Assunzioni  obbligatorie  e  tirocinio   delle   categorie
          protette». 
                10. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al
          comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono conto degli
          eventuali specifici titoli  di  preferenza  previsti  dalle
          disposizioni vigenti. 
                11. Fermo  restando  quanto  previsto  dalle  vigenti
          disposizioni  per   la   composizione   delle   commissioni
          esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale
          di cui all'articolo 3  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, il presidente e i  membri  delle  commissioni
          esaminatrici dei  concorsi  pubblici  per  l'accesso  a  un
          pubblico  impiego  possono  essere  scelti  anche  tra   il
          personale in quiescenza da non piu' di  quattro  anni  alla
          data di pubblicazione del bando di  concorso,  che  sia  in
          possesso dei requisiti di cui  all'articolo  35,  comma  3,
          lettera e), del decreto legislativo n. 165 del  2001.  Agli
          incarichi di cui al precedente periodo non  si  applica  la
          disciplina  di   cui   all'articolo   5,   comma   9,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135.  Ferme
          restando  le  altre  cause   di   inconferibilita'   o   di
          incompatibilita' previste dalla  legislazione  vigente,  la
          risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari,
          per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza   dall'impiego,
          comunque determinata, e' causa di esclusione  dalla  nomina
          del  dipendente,  anche  in  quiescenza,  a  presidente   o
          componente di una commissione esaminatrice di  un  concorso
          pubblico per l'accesso a un pubblico impiego. 
                12. (Abrogato). 
                13. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento,
          anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere
          al presidente, ai membri e al segretario delle  commissioni
          esaminatrici dei  concorsi  pubblici  per  l'accesso  a  un
          pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, e dagli  enti  pubblici  non
          economici nazionali,  nonche'  al  personale  addetto  alla
          vigilanza  delle  medesime  prove  concorsuali,  secondo  i
          criteri  stabiliti  con  il  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri  23  marzo  1995,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno  1995.  I  compensi
          stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo  sono
          dovuti ai componenti  delle  commissioni  esaminatrici  dei
          concorsi pubblici  per  l'accesso  a  un  pubblico  impiego
          nominate successivamente alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. All'attuazione del presente comma  si
          provvede   nei   limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della  finanza  pubblica.  Tali  incarichi  si  considerano
          attivita'  di  servizio  a  tutti  gli  effetti  di  legge,
          qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti. 
                14. Fermo restando  il  limite  di  cui  all'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo  24,  comma
          3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  non  si
          applica ai compensi dovuti al  personale  dirigenziale  per
          l'attivita' di presidente o  di  membro  della  commissione
          esaminatrice di un concorso pubblico  per  l'accesso  a  un
          pubblico impiego e della Commissione per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni (RIPAM). 
                15. Al  fine  di  accelerare  la  composizione  delle
          commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  pubblici   svolti
          secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  4,   comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n.  125,  e  dall'articolo  35,  comma   5,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituito  presso  il
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, che  lo  gestisce  e  lo  aggiorna,
          l'Albo   nazionale   dei   componenti   delle   commissioni
          esaminatrici di concorso,  articolato  in  sottosezioni  su
          base regionale e per  aree  o  settori  tematici  omogenei.
          L'iscrizione  all'Albo  ha  durata  di  tre  anni   ed   e'
          rinnovabile per una sola volta. Con  decreto  del  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione,  di  concerto  con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze, adottato  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sono stabiliti, fermo  restando  quanto  previsto  dai
          commi da 11 a 14 del presente  articolo,  i  requisiti  per
          l'iscrizione nell'Albo, le cause di incompatibilita'  e  di
          inconferibilita'  dell'incarico  nonche'  le  modalita'  di
          gestione e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le
          sottosezioni in cui e'  articolato  l'Albo  medesimo.  Fino
          all'adozione del  decreto  di  cui  al  terzo  periodo,  le
          commissioni esaminatrici continuano  ad  essere  costituite
          secondo le disposizioni vigenti in  materia  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. All'attuazione  del
          presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
                16. Sulla base di  convenzione  con  il  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, l'Albo di cui al comma 15 puo' essere  utilizzato
          per  la  formazione  delle  commissioni  esaminatrici   dei
          concorsi pubblici  per  l'accesso  a  un  pubblico  impiego
          svolti  secondo  modalita'  diverse  da   quelle   previste
          dall'articolo 4, comma 3-quinquies,  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  35  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 35 (Reclutamento del personale). - (Omissis). 
                5. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)  .
          Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
          del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno o loro delegati.  La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA. 
                (Omissis).». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo 25 gennaio 2010,  n.  6  (Riorganizzazione  del
          Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma  dell'articolo
          24 della legge 18 giugno  2009,  n.  69),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  2.  -  1.  All'associazione   Formez   PA   e'
          attribuita la funzione  di  supporto  delle  riforme  e  di
          diffusione dell'innovazione  amministrativa  nei  confronti
          dei soggetti associati. La  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   le
          amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni  associate
          di cui all'articolo 1, possono avvalersi di Formez PA,  per
          le seguenti finalita': 
                  a) settore formazione: 
                    1)  predisporre  modelli   formativi   idonei   a
          favorire   la   qualificazione    del    personale    delle
          amministrazioni regionali e locali  per  l'acquisizione  di
          nuove professionalita', anche mediante l'organizzazione  di
          corsi-concorsi per l'accesso; 
                    2) sperimentare nuove modalita' formative  idonee
          a  valorizzare  l'apprendimento  a  mezzo  di  internet  ed
          assicurare la  formazione  continua  nelle  amministrazioni
          pubbliche; 
                    3) rendere un supporto per la  valutazione  della
          qualita' dei servizi e  delle  offerte  formative,  nonche'
          della loro rispondenza  ai  requisiti  di  volta  in  volta
          richiesti dall'ente; 
                    4)  favorire   attraverso   appositi   interventi
          formativi  il  percorso  di  internazionalizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche; 
                    5)  assistere  il  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  nelle  attivita'  di  coordinamento  del  sistema
          formativo pubblico; 
                  b) settore servizi e assistenza tecnica: 
                    1) fornire assistenza alle amministrazioni  nello
          svolgimento delle  loro  attivita'  istituzionali,  per  la
          modernizzazione    e    l'innovazione    delle    strutture
          organizzative  in  funzione  dello  sviluppo  economico  ed
          occupazionale del territorio; 
                    2)    fornire    assistenza    alle     pubbliche
          amministrazioni nei processi  di  devoluzione  di  funzioni
          amministrative  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, anche mediante l'attivazione di servizi  idonei  ad
          agevolare il decentramento di funzioni; 
                    3)  fornire  assistenza   tecnica,   supporto   e
          contenuti  alle  pubbliche  amministrazioni  al   fine   di
          migliorare  la   comunicazione   tra   le   amministrazioni
          pubbliche e verso cittadini  e  imprese,  anche  attraverso
          l'attivazione  e  il  supporto  operativo  di   canali   di
          comunicazione diretta, utilizzabili dai cittadini stessi; 
                    4)   sviluppare,   anche   d'intesa   con   altre
          amministrazioni e organizzazioni italiane e di altri Paesi,
          progetti di cooperazione internazionale volti allo sviluppo
          dei sistemi amministrativi; 
                    5) fornire assistenza  tecnica  per  l'attuazione
          delle politiche comunitarie con particolare riferimento  ai
          fondi strutturali europei. 
                2. Formez  PA  puo'  svolgere  ogni  altra  attivita'
          attribuita mediante apposito accordo dal Dipartimento della
          funzione pubblica o  dalle  altre  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1. 
                3.  Nell'espletamento  dei   suddetti   compiti,   le
          attivita'  affidate  direttamente   dalle   amministrazioni
          centrali e associate a Formez PA sono considerate attivita'
          istituzionali. 
                4. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali
          Formez PA anche previo accordo con regioni ed enti  locali,
          puo' istituire o partecipare ad  associazioni,  societa'  e
          consorzi a carattere locale o nazionale, nonche'  stipulare
          convenzioni con istituti, universita' e soggetti pubblici e
          privati. 
              4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre
          2022, in via sperimentale, Formez PA  fornisce,  attraverso
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente,  sulla  base  delle  indicazioni  del
          Piano triennale  delle  azioni  concrete  per  l'efficienza
          delle  pubbliche   amministrazioni,   adeguate   forme   di
          assistenza in sede o a distanza, anche mediante  l'utilizzo
          di specifiche professionalita'  a  favore  dei  comuni  con
          popolazione  fino  a  5.000  abitanti   che   ne   facciano
          richiesta, per il sostegno  delle  attivita'  istituzionali
          fondamentali,   comprese   le   attivita'   di   assistenza
          tecnico-operativa  a  supporto  delle  diverse  fasi  della
          progettazione europea, al fine  di  favorire  un  approccio
          strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea,  e  a
          favore dei comuni in dissesto  finanziario  o  che  abbiano
          deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per  il
          sostegno alla gestione finanziaria e contabile.". 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  60-bis
          del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 60-bis  (Istituzione  e  attivita'  del  Nucleo
          della   Concretezza).   -   1.    Ferme    le    competenze
          dell'Ispettorato  di  cui  all'articolo  60,  comma  6,   e
          dell'Unita' per la  semplificazione  e  la  qualita'  della
          regolazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  22-bis,  del
          decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  17  luglio  2006,  n.  233,  e'
          istituito, presso il Dipartimento della  funzione  pubblica
          della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  il  Nucleo
          delle  azioni  concrete  di  miglioramento  dell'efficienza
          amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza". 
                2.  Con  decreto  del  Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'interno,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, per la parte relativa alle azioni da effettuare  nelle
          regioni, negli enti strumentali regionali, negli  enti  del
          Servizio  sanitario  regionale  e  negli  enti  locali,  e'
          approvato il Piano  triennale  delle  azioni  concrete  per
          l'efficienza delle pubbliche  amministrazioni,  predisposto
          annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene: 
                  a)  le  azioni  dirette  a  garantire  la  corretta
          applicazione   delle    disposizioni    in    materia    di
          organizzazione,      funzionamento,      trasparenza      e
          digitalizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
          conformita' dell'attivita' amministrativa  ai  principi  di
          imparzialita' e buon andamento; 
                  b) le tipologie di azioni  dirette  a  incrementare
          l'efficienza delle  pubbliche  amministrazioni,  anche  con
          riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali
          e di investimento europei; 
                  c) l'indicazione  delle  modalita'  di  svolgimento
          delle attivita' del Nucleo della Concretezza nei  confronti
          delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti
          del Servizio sanitario regionale e degli enti locali. 
                (Omissis).». 
              Il testo  del  comma  2  dell'articolo  33  del  citato
          decreto-legge   n.   34   del   2019,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58  e'
          riportato nelle Note all'art. 17. 
              Il Titolo VIII (Enti locali  deficitari  o  dissestati)
          del citato decreto legislativo n. 267  del  2000  comprende
          gli articoli da 242 a 269 ed e' pubblicata nella Gazz. Uff.
          28 settembre 2000, n. 227, S.O.