((Art. 18-bis 
 
      Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni 
 
  1.  Nelle  more  dell'attuazione   della   sentenza   della   Corte
costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del  processo
di definizione di un nuovo modello di esercizio  in  forma  associata
delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo
14,  comma  31-ter,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
materia di funzioni fondamentali dei comuni,  sono  differiti  al  31
dicembre 2020.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   31-ter
          dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 78  del  2010,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122: 
                «Art.  14  (Patto  di  stabilita'  interno  ed  altre
          disposizioni sugli  enti  territoriali).  -  1.  -  31-bis.
          Omissis 
                31-ter. I comuni interessati assicurano  l'attuazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo: 
                  a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad  almeno
          tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; 
                  b) entro il 30  settembre  2014,  con  riguardo  ad
          ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui  al  comma
          27; 
                  b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle
          restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27. 
                  Omissis.»