((Art. 18-ter 
 
Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo  unico
  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
  1.  Nell'articolo  90,  comma  2,  del  testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, le parole: «contratto di  lavoro  subordinato  a
tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto  stesso
non puo' avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina
di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro  che
prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei  contratti
a tempo determinato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          90 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
                «Art. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione
          politica). - (Omissis). 
                2. Al  personale  assunto  con  contratto  di  lavoro
          subordinato a tempo determinato  si  applica  il  contratto
          collettivo nazionale di lavoro  del  personale  degli  enti
          locali. 
                (Omissis).». 
              Si riporta i testo vigente dell'articolo 36 del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
                «Art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con
          forme di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze  connesse
          con  il   proprio   fabbisogno   ordinario   le   pubbliche
          amministrazioni assumono esclusivamente  con  contratti  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  seguendo   le
          procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 
                2. Le  amministrazioni  pubbliche  possono  stipulare
          contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo   determinato,
          contratti  di  formazione   e   lavoro   e   contratti   di
          somministrazione di lavoro  a  tempo  determinato,  nonche'
          avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste  dal
          codice civile e dalle altre leggi sui  rapporti  di  lavoro
          nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le  modalita'
          in cui se ne preveda l'applicazione  nelle  amministrazioni
          pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
          contratti di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma
          soltanto   per    comprovate    esigenze    di    carattere
          esclusivamente temporaneo  o  eccezionale  e  nel  rispetto
          delle condizioni  e  modalita'  di  reclutamento  stabilite
          dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
          determinato possono essere  stipulati  nel  rispetto  degli
          articoli 19 e seguenti del decreto  legislativo  15  giugno
          2015, n. 81,  escluso  il  diritto  di  precedenza  che  si
          applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
          cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  b),  del  presente
          decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a  tempo
          determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e  seguenti
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta  salva
          la  disciplina   ulteriore   eventualmente   prevista   dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e'  possibile
          ricorrere alla somministrazione di lavoro  per  l'esercizio
          di  funzioni  direttive  e  dirigenziali.   Per   prevenire
          fenomeni di precariato, le amministrazioni  pubbliche,  nel
          rispetto  delle   disposizioni   del   presente   articolo,
          sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
          e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
          pubblici   a    tempo    indeterminato.    E'    consentita
          l'applicazione dell'articolo 3, comma  61,  terzo  periodo,
          della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  ferma  restando  la
          salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
          vincitori  e  dagli  idonei  per  le  assunzioni  a   tempo
          indeterminato. 
                2-bis. I rinvii operati dal  decreto  legislativo  15
          giugno  2015,  n.  81,  ai  contratti   collettivi   devono
          intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni
          pubbliche,  ai  contratti  collettivi  nazionali  stipulati
          dall'ARAN. 
                3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo  del
          lavoro  flessibile,  sulla  base  di  apposite   istruzioni
          fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione, le  amministrazioni  redigono,
          dandone informazione alle organizzazioni sindacali  tramite
          invio  all'Osservatorio  paritetico  presso  l'Aran,  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   un
          analitico rapporto informativo sulle  tipologie  di  lavoro
          flessibile   utilizzate,   con   l'indicazione   dei   dati
          identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della
          normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,
          da trasmettere, entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno,  ai
          nuclei di valutazione  e  agli  organismi  indipendenti  di
          valutazione di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo
          27 ottobre  2009,  n.  150,  nonche'  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. 
                4.   Le   amministrazioni    pubbliche    comunicano,
          nell'ambito del rapporto di  cui  al  precedente  comma  3,
          anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
          socialmente utili. 
                5.  In  ogni  caso,  la  violazione  di  disposizioni
          imperative  riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego   di
          lavoratori, da parte delle pubbliche  amministrazioni,  non
          puo' comportare la costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
          tempo   indeterminato    con    le    medesime    pubbliche
          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.  Il  lavoratore   interessato   ha   diritto   al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro  in  violazione  di  disposizioni   imperative.   Le
          amministrazioni hanno  l'obbligo  di  recuperare  le  somme
          pagate  a  tale  titolo   nei   confronti   dei   dirigenti
          responsabili, qualora la violazione sia  dovuta  a  dolo  o
          colpa grave. I dirigenti che operano  in  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo sono responsabili  anche
          ai sensi dell'articolo 21 del  presente  decreto.  Di  tali
          violazioni  si  terra'  conto  in   sede   di   valutazione
          dell'operato del dirigente ai  sensi  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
                5-bis. 
                5-ter. 
                5-quater. I contratti di lavoro posti  in  essere  in
          violazione del presente articolo sono nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle disposizioni del presente  articolo  sono,
          altresi',  responsabili  ai  sensi  dell'articolo  21.   Al
          dirigente responsabile di irregolarita'  nell'utilizzo  del
          lavoro flessibile non puo' essere erogata  la  retribuzione
          di risultato. 
                5-quinquies. Il presente  articolo,  fatto  salvo  il
          comma 5, non  si  applica  al  reclutamento  del  personale
          docente, educativo e amministrativo, tecnico  e  ausiliario
          (ATA),  a   tempo   determinato   presso   le   istituzioni
          scolastiche ed educative statali e degli  enti  locali,  le
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica. Per gli enti di ricerca  pubblici  di  cui  agli
          articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo
          25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal
          medesimo decreto.».