((Art. 18-quater 
 
Modifica all'articolo 560 del codice di  procedura  civile  e  deroga
  all'articolo  4  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.   135,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 
 
  1. All'articolo 560, sesto comma, del codice  di  procedura  civile
sono  aggiunti,  in  fine,   i   seguenti   periodi:   «A   richiesta
dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione puo' essere attuato  dal
custode senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli  605
e seguenti; il giudice puo' autorizzarlo  ad  avvalersi  della  forza
pubblica e nominare  ausiliari  ai  sensi  dell'articolo  68.  Quando
nell'immobile  si  trovano  beni  mobili  che  non   debbono   essere
consegnati, il custode  intima  alla  parte  tenuta  al  rilascio  di
asportarli, assegnando ad essa un  termine  non  inferiore  a  trenta
giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati  motivi.
Quando vi sono beni mobili  di  provata  o  evidente  titolarita'  di
terzi, l'intimazione e' rivolta anche a questi ultimi con  le  stesse
modalita' di cui al periodo precedente. Dell'intimazione e' dato atto
nel  verbale.  Se  uno  dei  soggetti  intimati  non   e'   presente,
l'intimazione gli e' notificata dal  custode.  Se  l'asporto  non  e'
eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili  sono  considerati
abbandonati e il custode,  salva  diversa  disposizione  del  giudice
dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo  la
notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode,
su  istanza   dell'aggiudicatario   o   dell'assegnatario,   provvede
all'attuazione del provvedimento di  cui  all'articolo  586,  secondo
comma, decorsi sessanta giorni e non oltre  centoventi  giorni  dalla
predetta istanza, con le modalita' definite nei periodi  dal  secondo
al settimo del presente comma». 
  2. In deroga a quanto previsto dal  comma  4  dell'articolo  4  del
decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,  le  disposizioni
introdotte dal comma 2 del predetto articolo  4  si  applicano  anche
alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti  alla  data  di
entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle  quali  non
sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene. 
  3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  560  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 560 (Modo della custodia). - Il debitore  e  il
          terzo nominato custode debbono rendere  il  conto  a  norma
          dell'articolo 593. 
                Il  custode  nominato  ha  il  dovere   di   vigilare
          affinche' il debitore e il nucleo familiare  conservino  il
          bene pignorato con la diligenza del buon padre di  famiglia
          e ne mantengano e tutelino l'integrita'. 
                Il debitore e i familiari che con lui  convivono  non
          perdono il possesso dell'immobile e  delle  sue  pertinenze
          sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal
          sesto comma. 
                Il  debitore  deve  consentire,  in  accordo  con  il
          custode,  che  l'immobile  sia   visitato   da   potenziali
          acquirenti. 
                Le modalita' del diritto di visita sono contemplate e
          stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. 
                Il giudice ordina, sentiti il custode e il  debitore,
          la liberazione dell'immobile pignorato per lui  ed  il  suo
          nucleo familiare, qualora  sia  ostacolato  il  diritto  di
          visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non  sia
          adeguatamente tutelato e mantenuto in uno  stato  di  buona
          conservazione, per colpa o dolo del debitore e  dei  membri
          del suo nucleo familiare,  quando  il  debitore  viola  gli
          altri obblighi che la legge pone a  suo  carico,  o  quando
          l'immobile non e' abitato dal debitore  e  dal  suo  nucleo
          familiare. A  richiesta  dell'aggiudicatario,  l'ordine  di
          liberazione  puo'  essere   attuato   dal   custode   senza
          l'osservanza delle formalita' di cui agli  articoli  605  e
          seguenti; il giudice puo' autorizzarlo ad  avvalersi  della
          forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi  dell'articolo
          68. Quando nell'immobile si trovano  beni  mobili  che  non
          debbono essere consegnati, il  custode  intima  alla  parte
          tenuta al rilascio di asportarli,  assegnando  ad  essa  un
          termine non inferiore a trenta  giorni,  salvi  i  casi  di
          urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono
          beni mobili di provata o  evidente  titolarita'  di  terzi,
          l'intimazione e' rivolta  anche  a  questi  ultimi  con  le
          stesse   modalita'   di   cui   al   periodo    precedente.
          Dell'intimazione e' dato  atto  nel  verbale.  Se  uno  dei
          soggetti intimati non e'  presente,  l'intimazione  gli  e'
          notificata dal custode. Se l'asporto non e' eseguito  entro
          il  termine  assegnato,  i  beni  mobili  sono  considerati
          abbandonati e il custode, salva  diversa  disposizione  del
          giudice dell'esecuzione, ne dispone  lo  smaltimento  o  la
          distruzione.  Dopo  la  notifica  o  la  comunicazione  del
          decreto  di   trasferimento,   il   custode,   su   istanza
          dell'aggiudicatario    o    dell'assegnatario,     provvede
          all'attuazione del provvedimento di cui  all'articolo  586,
          secondo  comma,  decorsi  sessanta  giorni  e   non   oltre
          centoventi giorni dalla predetta istanza, con le  modalita'
          definite nei periodi dal secondo al  settimo  del  presente
          comma. 
                Al debitore e' fatto divieto  di  dare  in  locazione
          l'immobile pignorato se  non  e'  autorizzato  dal  giudice
          dell'esecuzione. 
                Fermo  quanto  previsto  dal  sesto   comma,   quando
          l'immobile pignorato e' abitato dal  debitore  e  dai  suoi
          familiari il giudice non  puo'  mai  disporre  il  rilascio
          dell'immobile pignorato prima della pronuncia  del  decreto
          di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.». 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del  citato
          decreto-legge   n.   135   del   2018,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12: 
                «Art. 4 (Modifiche al codice di procedura  civile  in
          materia di esecuzione forzata nei  confronti  dei  soggetti
          creditori   della   pubblica   amministrazione).    -    1.
          All'articolo  495  del  codice  di  procedura  civile  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al secondo comma, le parole «non inferiore a  un
          quinto» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un
          sesto»; 
                  b) al quarto comma, le parole «di  trentasei  mesi»
          sono sostituite dalle seguenti: «di quarantotto mesi»; 
                  c) al  quinto  comma,  le  parole  «oltre  quindici
          giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «oltre  trenta
          giorni». 
                2. L'articolo 560 del codice di procedura  civile  e'
          sostituito dal seguente: 
                  "Art. 560 (Modo della custodia). - Il debitore e il
          terzo nominato custode debbono rendere  il  conto  a  norma
          dell'articolo 593. 
                  Il  custode  nominato  ha  il  dovere  di  vigilare
          affinche' il debitore e il nucleo familiare  conservino  il
          bene pignorato con la diligenza del buon padre di  famiglia
          e ne mantengano e tutelino l'integrita'. 
                  Il debitore e i familiari che con lui convivono non
          perdono il possesso dell'immobile e  delle  sue  pertinenze
          sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal
          sesto comma. 
                  Il debitore deve  consentire,  in  accordo  con  il
          custode,  che  l'immobile  sia   visitato   da   potenziali
          acquirenti. 
                  Le modalita' del diritto di visita sono contemplate
          e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. 
                  Il  giudice  ordina,  sentiti  il  custode   e   il
          debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed
          il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il  diritto
          di visita di potenziali acquirenti, quando  l'immobile  non
          sia adeguatamente tutelato e  mantenuto  in  uno  stato  di
          buona conservazione, per colpa o dolo del  debitore  e  dei
          membri del suo nucleo familiare, quando il  debitore  viola
          gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando
          l'immobile non e' abitato dal debitore  e  dal  suo  nucleo
          familiare. 
                  Al debitore e' fatto divieto di dare  in  locazione
          l'immobile pignorato se  non  e'  autorizzato  dal  giudice
          dell'esecuzione. 
                  Fermo  quanto  previsto  dal  sesto  comma,  quando
          l'immobile pignorato e' abitato dal  debitore  e  dai  suoi
          familiari il giudice non  puo'  mai  disporre  il  rilascio
          dell'immobile pignorato prima della pronuncia  del  decreto
          di trasferimento ai sensi dell'articolo 586". 
                3. Al primo comma dell'articolo  569  del  codice  di
          procedura  civile,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: «Salvo quanto disposto dagli articoli 565  e  566,
          non oltre trenta giorni prima  dell'udienza,  il  creditore
          pignorante  e  i  creditori  gia'  intervenuti   ai   sensi
          dell'articolo  499   depositano   un   atto,   sottoscritto
          personalmente dal creditore  e  previamente  notificato  al
          debitore esecutato, nel quale e' indicato  l'ammontare  del
          residuo credito  per  cui  si  procede,  comprensivo  degli
          interessi maturati, del criterio di calcolo  di  quelli  in
          corso  di  maturazione  e  delle   spese   sostenute   fino
          all'udienza. In difetto, agli  effetti  della  liquidazione
          della somma di cui al primo  comma  dell'articolo  495,  il
          credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato
          nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei  soli
          interessi al tasso legale e delle spese successive.». 
                4.  Le  disposizioni  introdotte  con   il   presente
          articolo  non  si  applicano   alle   esecuzioni   iniziate
          anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto.».