Art. 20 
 
Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi
  per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate 
 
  1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  e'  autorizzata  la  spesa  di  3
milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021  e
8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento  delle
risorse previste dall'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  21  marzo  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi  dell'articolo
1, comma 680, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  da  destinare
all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6,  del
decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95.  Le  predette  risorse
aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia  e  delle
Forze armate in misura proporzionale alla  ripartizione  operata  per
l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 marzo 2018. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede: 
  a)  quanto  a  1  milione  di  euro  per  l'anno   2020,   mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  ai
sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196; 
  b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5  milioni  di  euro
per l'anno 2021 e 8 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2022,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          23 del citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: 
                «Art. 23 (Salario accessorio  e  sperimentazione).  -
          (Omissis). 
                2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma 680 dell'articolo
          1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
                «680. Al fine di riconoscere  la  specificita'  della
          funzione e del ruolo del personale delle Forze armate,  dei
          Corpi di polizia e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi  Fondi
          per i servizi  istituzionali  del  personale  del  comparto
          sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento  accessorio
          del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
          la rivalutazione delle misure orarie per  il  compenso  del
          lavoro straordinario, nonche' per  l'attuazione  di  quanto
          previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
          2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro  per  l'anno
          2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni  di
          euro a decorrere  dall'anno  2020,  ad  un  apposito  fondo
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei
          Ministri   della   semplificazione   e    della    pubblica
          amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti  i
          Ministri dell'interno, della difesa e della  giustizia.  Le
          risorse destinate  a  incrementare  le  disponibilita'  dei
          citati fondi devono essere attribuite  con  riferimento  ai
          trattamenti economici accessori relativi  allo  svolgimento
          dei servizi operativi per la  tutela  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attivita' di
          tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.». 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   3   e   6
          dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
          95 (Disposizioni in materia di revisione  dei  ruoli  delle
          Forze di  polizia,  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  1,
          lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
          di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 46  (Disciplina  dei  trattamenti  accessori  e
          degli istituti normativi per i  dirigenti  delle  Forze  di
          polizia e delle Forze armate). - (Omissis). 
                3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma
          2 e'  stipulato  da  una  delegazione  di  parte  pubblica,
          composta dal Ministro per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione,  che   la   presiede,   e   dai   Ministri
          dell'interno,  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
          finanze, o  dai  Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente
          delegati, e da  una  delegazione  sindacale,  composta  dai
          rappresentanti     delle      organizzazioni      sindacali
          rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
          della Polizia di Stato e di quello  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per  la
          semplificazione   e   la   pubblica   amministrazione    in
          conformita'  alle  disposizioni  vigenti  per  il  pubblico
          impiego in materia di accertamento della rappresentativita'
          sindacale, misurata,  con  esclusivo  riferimento  al  solo
          personale dirigente, tenendo conto del dato  associativo  e
          del dato elettorale, anche ai fini  del  riconoscimento  di
          una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per
          motivi sindacali; le  modalita'  di  espressione  del  dato
          elettorale, le relative forme di rappresentanza e  le  loro
          attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni  di
          parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito,
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  in  attesa
          della  cui  entrata  in  vigore  il  predetto  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione tiene  conto  del  solo  dato  associativo.
          L'accordo e' recepito  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica. 
                (Omissis). 
                6. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione  e
          della   pubblica   amministrazione,    della    difesa    e
          dell'economia  e  delle   finanze,   sentiti   i   Ministri
          dell'interno e della giustizia, possono  essere  estese  al
          personale dirigente delle Forze di polizia  ad  ordinamento
          militare e a quello delle forze  armate,  anche  attraverso
          eventuali  adattamenti  tenuto  conto  delle   peculiarita'
          funzionali,  le  disposizioni  adottate  in  attuazione  di
          quanto previsto dal comma  3,  al  fine  di  assicurare  la
          sostanziale   perequazione   dei   trattamenti    economici
          accessori e degli istituti normativi  dei  dirigenti  delle
          Forze di polizia ad  ordinamento  militare  e  delle  Forze
          armate con quelli dei dirigenti delle Forze di  polizia  ad
          ordinamento civile. All'attuazione del  presente  comma  si
          provvede nei limiti della quota parte di risorse  destinate
          alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
          dirigente delle Forze di polizia a ordinamento  militare  e
          delle Forze armate, ai sensi  dell'articolo  24,  comma  1,
          della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto
          previsto in attuazione dell'articolo 1,  comma  680,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2018,  2019  e
          2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente
          periodo del presente comma. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma  5  dell'articolo  34-ter
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica): 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei residui passivi). - (Omissis). 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307  e'  riportato  nelle
          Note all'art. 19.