Art. 21 
 
   Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  442,
della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  destinata,  ai  sensi  della
lettera d) del  medesimo  comma,  all'incremento  del  fondo  per  la
retribuzione  di  posizione  e  la  retribuzione  di  risultato   del
personale della carriera  prefettizia  di  cui  all'articolo  22  del
decreto del Presidente della Repubblica  4  maggio  2018,  n.  66  e'
incrementata di 1.800.000 euro, a decorrere dal 2020. Ai  conseguenti
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui
all'articolo 23, comma 1, della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 442 dell'articolo
          1 della citata legge n. 145 del 2018: 
                «442. In relazione alla specificita' delle funzioni e
          delle responsabilita' dirigenziali connesse  alle  esigenze
          in  materia  di  tutela  dell'ordine  e   della   sicurezza
          pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria,
          di difesa nazionale e di  soccorso  pubblico,  al  fine  di
          incentivare il miglioramento dell'efficienza dei  correlati
          servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di
          cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo  25
          maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa  di  19.066.908
          euro da destinare all'incremento di: 
                  a)   9.422.378   euro   delle   risorse    previste
          dall'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  21  marzo  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 107 del 10  maggio  2018,  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
          n.  205,  destinate  all'attuazione  di   quanto   previsto
          dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto  legislativo  29
          maggio  2017,  n.  95.  Le  predette   risorse   aggiuntive
          incrementano quelle di ciascuna Forza di  polizia  e  delle
          Forze armate, di un importo corrispondente  a  quello  gia'
          previsto, per  l'anno  2020,  dall'articolo  3  del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  marzo
          2018; 
                  b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45,
          comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; 
                  c) 300.000 euro dei fondi per  la  retribuzione  di
          rischio e posizione e per la retribuzione di risultato  dei
          dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  di  cui
          agli articoli 8  e  9  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; 
                  d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione  di
          posizione e la  retribuzione  di  risultato  del  personale
          della carriera  prefettizia  di  cui  all'articolo  22  del
          decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio  2018,  n.
          66.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  22  del
          decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio  2018,  n.
          66 (Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  il  triennio
          economico e giuridico 2016-2018, riguardante  il  personale
          della carriera prefettizia): 
                «Art. 22 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
          retribuzione  di  risultato).  -  1.  Il   fondo   per   la
          retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di
          cui  all'articolo  20  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23  maggio   2001,   n.   316,   e   successive
          modificazioni, ferme restando le modifiche ed  integrazioni
          successivamente intervenute, continua  ad  essere  definito
          con  le  modalita'  ivi  indicate  ed  e'  complessivamente
          incrementato  a  decorrere   dal   1°   gennaio   2018   di
          1.048.563,43 euro, al lordo degli oneri riflessi  a  carico
          dell'amministrazione. 
                2.  Le  risorse  del  fondo  di  cui   al   comma   1
          eventualmente  non  utilizzate  alla  fine   dell'esercizio
          finanziario sono riassegnate all'anno successivo.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - legge finanziaria 2003): 
                «Art.   23   (Razionalizzazione   delle    spese    e
          flessibilita' del bilancio).  -  1.  Per  il  conseguimento
          degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni  iniziali
          delle unita' previsionali di base degli stati di previsione
          dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese
          per consumi intermedi non aventi natura  obbligatoria  sono
          ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato  di  previsione
          della spesa e' istituito un fondo da  ripartire  nel  corso
          della gestione per  provvedere  ad  eventuali  sopravvenute
          maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e  servizi,
          la cui dotazione iniziale e' costituita dal  10  per  cento
          dei     rispettivi     stanziamenti     come     risultanti
          dall'applicazione del periodo precedente.  La  ripartizione
          del fondo e' disposta con decreti del Ministro  competente,
          comunicati, anche con evidenze informatiche,  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici  centrali
          del   bilancio,   nonche'   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari e alla Corte dei conti. 
                (Omissis).».