Art. 22 
 
     Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 320 sono inseriti i seguenti: 
  «320-bis.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dal   comma   320,
all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate  le
seguenti  modificazioni:  al  secondo  comma,  la  parola:  "sei"  e'
sostituita dalla  seguente:  "sette";  al  terzo  comma,  le  parole:
"ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da due presidenti" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "ciascuna  sezione  giurisdizionale  e'
composta da tre presidenti".  All'articolo  1,  quinto  comma,  della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "tre"  e'  sostituta  dalla
seguente: "cinque". Al giudizio  di  idoneita'  di  cui  all'articolo
((21, primo comma, della  legge  27  aprile  1982,  n.  186,))  e  al
giudizio per il conferimento delle funzioni di  cui  all'articolo  6,
((commi secondo e quinto,)) della medesima legge  n.  186  del  1982,
((si applicano,)) in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma  1,  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso  di  promozione  a
qualifica superiore ai sensi di detto articolo 21, il  ricollocamento
in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15
giorni dalla conoscenza del provvedimento di  promozione  a  pena  di
decadenza dalla stessa, e deve obbligatoriamente perdurare per  tutto
il periodo di cui al quinto comma dello  stesso  articolo  21.  Fermo
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6  aprile
1984,  n.  426,  per  il  personale  di  magistratura  del  tribunale
amministrativo regionale  di  Trento  e  della  sezione  autonoma  di
Bolzano  e  per  i   consiglieri   di   Stato   nominati   ai   sensi
((dell'articolo  14  del  medesimo  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 426 del 1984,))  nonche'  dal  decreto  legislativo  24
dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione  siciliana,  la  dotazione
organica  del   personale   di   magistratura   della   giurisdizione
amministrativa e' incrementata  di  tre  presidenti  di  sezione  del
Consiglio di Stato, di due  presidenti  di  tribunale  amministrativo
regionale,  di  dodici  consiglieri  di  Stato  e  di  diciotto   fra
referendari,   primi   referendari   e   consiglieri   di   tribunali
amministrativi regionali. Conseguentemente, ((sono autorizzate))  per
l'anno 2020, secondo le modalita' previste dalla  normativa  vigente,
la copertura di quindici posti di organico di consiglieri  di  Stato,
l'assunzione  di  venti  referendari  dei  tribunali   amministrativi
regionali, nonche', per le  esigenze  delle  segreterie  delle  nuove
sezioni  del  Consiglio  di  Stato  e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello  non  generale  a
tempo indeterminato, in deroga ai vigenti  limiti  assunzionali,  con
contestuale incremento della relativa dotazione organica. 
  320-ter. Per effetto di  quanto  previsto  dal  comma  320-bis,  la
Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186,  e'  sostituita
dalla seguente: 
  "Tabella A 
  Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa: 
 
             +-----------------------------+-----------+
             |Presidente del Consiglio di  |           |
             |Stato                        |n. 1       |
             +-----------------------------+-----------+
             |Presidente aggiunto del      |           |
             |Consiglio di Stato           |n. 1       |
             +-----------------------------+-----------+
             |Presidenti di Sezione del    |           |
             |Consiglio di Stato           |n. 22 (*)  |
             +-----------------------------+-----------+
             |Presidenti di Tribunale      |           |
             |amministrativo regionale     |n. 24      |
             +-----------------------------+-----------+
             |                             |n. 102 (*) |
             |Consiglieri di Stato         |(**)       |
             +-----------------------------+-----------+
             |Consiglieri di Tribunale     |           |
             |amministrativo regionale,    |           |
             |Primi Referendari e          |n. 403     |
             |Referendari                  |(***)      |
             +-----------------------------+-----------+
 
  (*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione siciliana, previsti dal decreto  legislativo  24  dicembre
2003, n. 373. 
  (**) Oltre ai posti dei consiglieri  di  Stato  nominati  ai  sensi
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
1984, n. 426. 
  (***) Oltre ai posti dei consiglieri  del  Tribunale  regionale  di
giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma  per  la
provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello  Statuto  speciale
per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1
e 2 del decreto del Presidente della Repubblica  6  aprile  1984,  n.
426."». 
  2. Al comma 320, terzo periodo,  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «e di 1.000.000  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020» sono soppresse. 
  3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 5 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per  l'anno  2022,  di
5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni
di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e  di
7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro
per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro
per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro
per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro
per l'anno 2027 e di  8.115.179  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2028». 
  4. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019,  n.  157,  il  Consiglio  di  Stato  e'
autorizzato  a  conferire,  nell'ambito  della   dotazione   organica
vigente,  a  persona  dotata  di  alte  competenze  informatiche,  un
incarico dirigenziale  di  livello  generale,  in  deroga  ai  limiti
percentuali previsti dall'articolo 19,  commi  4  e  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli  oneri  di  cui  al  presente
comma si fa fronte nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l'anno
2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996  euro  per  l'anno  2023,
1.072.074 euro  per  l'anno  2024,  985.009  euro  per  l'anno  2025,
1.003.839 euro  per  l'anno  2026,  156.597  euro  per  l'anno  2027,
1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede,  quanto
a 1 milione di euro ((annui)) a decorrere  dall'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal  comma  2  e
quanto a 115.179 euro ((annui)) a decorrere dall'anno 2021,  mediante
corrispondente riduzione  della  proiezione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero medesimo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 320 dell'articolo 1 della
          citata legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «320.  Al  fine  di  agevolare  la  definizione   dei
          processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente
          l'arretrato, e' autorizzata l'assunzione,  con  conseguente
          incremento della  dotazione  organica,  di  consiglieri  di
          Stato  e  di  referendari  dei   tribunali   amministrativi
          regionali,  anche  in  deroga  alla  vigente  normativa  in
          materia di turn over. A tal fine, e' autorizzata  la  spesa
          per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per
          l'anno  2019,  di  2.934.632  euro  per  l'anno  2020,   di
          5.915.563 euro per  l'anno  2021,  di  5.971.938  euro  per
          l'anno  2022,  di  6.673.996  euro  per  l'anno  2023,   di
          6.972.074 euro per  l'anno  2024,  di  6.985.009  euro  per
          l'anno  2025,  di  7.103.839  euro  per  l'anno  2026,   di
          7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui  a
          decorrere dall'anno  2028.  Per  le  connesse  esigenze  di
          funzionamento della giustizia amministrativa e' autorizzata
          la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019. L'amministrazione
          comunica alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato  i  dati   relativi   al
          personale assunto e i relativi oneri.». 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  51  del
          citato decreto-legge  n.  124  del  2019,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157: 
                «Art.  51  (Attivita'  informatiche  in   favore   di
          organismi pubblici). - (Omissis). 
                2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al
          comma  1,  possono  avvalersi   della   Societa'   di   cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
                  a) la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  al
          fine di completare e accelerare la trasformazione  digitale
          della propria organizzazione, assicurando la sicurezza,  la
          continuita' e lo sviluppo del sistema informatico; 
                  b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare  la
          sicurezza,  la  continuita'  e  lo  sviluppo  del   sistema
          informatico della giustizia amministrativa; 
                  c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di  assicurare
          la sicurezza, la continuita'  e  lo  sviluppo  del  sistema
          informatico,  anche  per  il  necessario   adeguamento   ai
          processi telematici; 
                  d) l'amministrazione di cui  all'articolo  3  della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere  dal  1°  gennaio
          2020, al  fine  di  rendere  effettive  le  norme  relative
          all'istituzione di un "sistema comunitario di  monitoraggio
          e di informazione sul  traffico  navale",  ivi  incluso  il
          sistema denominato Port Management and  Information  System
          (PMIS)  inerente  alla  digitalizzazione  dei  procedimenti
          amministrativi  afferenti  alle  attivita'   portuali,   da
          realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima,  nonche'
          di   sviluppare,   mediante   utilizzo    degli    ordinari
          stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle
          attivita' della stessa amministrazione marittima; 
                  e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  al  fine
          di assicurare e implementare le possibili  sinergie  con  i
          sistemi informativi del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e dell'Agenzia del demanio; 
                  f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2,  del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al  fine
          di favorire la diffusione, l'evoluzione,  l'integrazione  e
          le  possibili  sinergie   delle   piattaforme   immateriali
          abilitanti la digitalizzazione della PA, di  cui  al  Piano
          Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
          razionalizzando  le   infrastrutture   sottostanti   e   le
          modalita' di realizzazione. 
                  (Omissis).». 
              Il testo dei commi 4 e 6 dell'articolo  19  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  e'  riportato
          nelle Note all'art. 1.