Art. 23 Adeguamento della struttura della Corte dei conti 1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per il rafforzamento del presidio di legalita' a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile e' incrementato di venticinque unita' ed e' rideterminato nel numero di seicentotrentasei unita', di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonche' al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza dell'Istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono abrogate». 2. La Corte dei conti e' autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura. 3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, pari a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 8-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Sezioni regionali della Corte dei conti). - (Omissis). 8-bis. E' istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per il rafforzamento del presidio di legalita' a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile e' incrementato di venticinque unita' ed e' rideterminato nel numero di seicentotrentasei unita', di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonche' al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza dell'Istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono abrogate. (Omissis).».