Art. 23 
 
          Adeguamento della struttura della Corte dei conti 
 
  1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  gennaio  1994,
n. 19, il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Per  il
rafforzamento del presidio di legalita' a tutela dell'intero  sistema
di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti,  secondo  la
consistenza  del  rispettivo  carico  di   lavoro,   possono   essere
assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza,  presidenti
aggiunti o di coordinamento. A tal  fine,  il  ruolo  organico  della
magistratura contabile e' incrementato di venticinque  unita'  ed  e'
rideterminato  nel  numero  di  seicentotrentasei  unita',   di   cui
cinquecentotrentadue   fra   consiglieri,   primi    referendari    e
referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al  presidente,  al
presidente aggiunto della Corte, nonche' al procuratore generale e al
procuratore   generale   aggiunto.   Il   Consiglio   di   presidenza
dell'Istituto,  in  sede  di  approvazione  delle  piante   organiche
relative   agli   uffici   centrali   e    territoriali,    determina
l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le
tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n.  1345,  sono
abrogate». 
  2. La Corte dei conti e' autorizzata, per il triennio 2020-2022, in
aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali,  a  bandire  procedure
concorsuali e ad assumere venticinque referendari da  inquadrare  nel
ruolo del personale di magistratura. 
  3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2,  pari
a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro  per
l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno  degli  anni  2025  e  2026,
3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393  euro  per  ciascuno  degli
anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere  dall'anno  2030,
si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro
annui a decorrere dall'anno 2021, mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021,  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte corrente,  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 8-bis dell'articolo 1 del
          decreto-legge 15 novembre 1993,  n.  453,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  gennaio   1994,   n.   19
          (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
          Corte dei conti), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Sezioni regionali della Corte dei conti).  -
          (Omissis). 
                8-bis. E' istituita una terza sezione giurisdizionale
          centrale. Per il rafforzamento del presidio di legalita'  a
          tutela  dell'intero  sistema  di  finanza  pubblica,   alle
          sezioni della Corte dei conti, secondo la  consistenza  del
          rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati,  con
          deliberazione  del  Consiglio  di  presidenza,   presidenti
          aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo  organico
          della magistratura contabile e' incrementato di venticinque
          unita' ed e' rideterminato nel numero di  seicentotrentasei
          unita', di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri,  primi
          referendari e referendari, e cento presidenti  di  sezione,
          oltre al presidente, al presidente  aggiunto  della  Corte,
          nonche' al procuratore generale e al  procuratore  generale
          aggiunto. Il Consiglio di presidenza dell'Istituto, in sede
          di approvazione delle piante organiche relative agli uffici
          centrali e  territoriali,  determina  l'attribuzione  delle
          singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B)
          e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961,  n.  1345,  sono
          abrogate. 
                (Omissis).».