((Art. 25-bis 
 
Disposizioni   concernenti   il   completamento   dei    lavori    di
  ammodernamento dell'Istituto nazionale per  le  malattie  infettive
  «Lazzaro Spallanzani» di Roma 
 
  1. Il termine per il completamento delle  iniziative  correlate  ai
lavori di ammodernamento  dell'Istituto  nazionale  per  le  malattie
infettive «Lazzaro Spallanzani», avviati ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
3873 del 28 aprile 2010, e' fissato al 30 giugno 2020. Le  operazioni
di trasferimento delle opere all'Istituto e i conseguenti adempimenti
di legge devono avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi
nei successivi centoventi giorni. 
  2. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2020 per la concessione di un contributo volto a  sostenere
l'attivazione  e  l'operativita'  dell'unita'  per  alto   isolamento
dell'Istituto  nazionale   per   le   malattie   infettive   «Lazzaro
Spallanzani» di Roma. 
  3. La concessione del contributo di cui al comma 2  e'  subordinata
alla presentazione al Ministero della salute, da parte  dell'Istituto
nazionale per le malattie infettive «Lazzaro  Spallanzani»  di  Roma,
dell'aggiornamento  del  piano  di  sviluppo  dell'unita'   di   alto
isolamento di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23  dicembre
2014, n. 190. 
  4. All'onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro  annui
a decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 600 dell'articolo
          1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
                «600. Al fine di garantire  l'avvio  delle  attivita'
          nell'unita' per alto isolamento dell'Istituto nazionale per
          le  malattie  infettive  «Lazzaro  Spallanzani»  di   Roma,
          costituita  per  fare  fronte  a  situazioni  di  emergenza
          biologica  a  livello  nazionale   e   internazionale,   e'
          autorizzato l'incremento del fondo di cui all'articolo  12,
          comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          e  successive   modificazioni,   mediante   un   contributo
          straordinario in conto capitale di 2 milioni  di  euro  per
          l'anno 2015 e di un milione di euro per ciascuno degli anni
          2016  e  2017.  Ai  fini  della  concessione  del  predetto
          contributo, l'Istituto nazionale per le malattie  infettive
          «Lazzaro Spallanzani», entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  presenta   al
          Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unita'  di
          alto  isolamento.   Il   contributo   e'   erogato   previa
          approvazione del predetto  piano  da  parte  della  sezione
          ricerca del Comitato tecnico-sanitario del Ministero  della
          salute.».