Art. 26 Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018 1. Dal 1° gennaio 2020, all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) al comma 1, dopo le parole: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza»;)) a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.». 2. Le risorse di cui all'articolo 8, commi 2 e 10, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, relative agli anni 2018 e 2019, per complessivi 6 milioni di euro, gia' trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferite nell'anno 2020 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione), come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente - CSIRT). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il CSIRT italiano, che svolge i compiti e le funzioni del Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e del CERT-PA, gia' operante presso l'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. L'organizzazione e il funzionamento del CSIRT italiano sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da adottare entro il 9 novembre 2018. 3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le funzioni di CSIRT italiano sono svolte dal CERT nazionale unitamente al CERT-PA in collaborazione tra loro. 4. Il CSIRT italiano assicura la conformita' ai requisiti di cui all'allegato I, punto 1, svolge i compiti di cui all'allegato I, punto 2, si occupa dei settori di cui all'allegato II e dei servizi di cui all'allegato III e dispone di un'infrastruttura di informazione e comunicazione appropriata, sicura e resiliente a livello nazionale. 5. Il CSIRT italiano definisce le procedure per la prevenzione e la gestione degli incidenti informatici. 6. Il CSIRT italiano garantisce la collaborazione effettiva, efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di cui all'articolo 11. 7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica alla Commissione europea il mandato del CSIRT italiano e le modalita' di trattamento degli incidenti a questo affidati. 8. Il CSIRT italiano, per lo svolgimento delle proprie funzioni, puo' avvalersi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale. 9. Le funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo economico in qualita' di CERT nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonche' quelle svolte da Agenzia per l'Italia digitale in qualita' di CERT-PA, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono trasferite al CSIRT italiano a far data dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. 10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.».