((Art. 27-bis 
 
Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia  italiana  per
                    la cooperazione allo sviluppo 
 
  1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 19: 
  1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono essere  inviati,
secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino
a sessanta dipendenti di cui al  comma  2  del  presente  articolo  e
all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente puo' essere
aumentato fino a novanta unita', nel limite delle risorse finanziarie
effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate»; 
  2) al comma 6, la parola: «cento»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«centocinquanta»; 
  b) all'articolo 20, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Presso la  Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo
sviluppo  possono  essere  collocati  fuori  ruolo,  nell'ambito  del
contingente  numerico,  nonche'  secondo  le  modalita'  e  i  limiti
previsti dagli ordinamenti di  appartenenza,  magistrati  ordinari  o
amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo
di tre unita'»; 
  c) all'articolo 24, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Nelle convenzioni di cui  al  presente  comma  puo'  essere
disposta la corresponsione di anticipazioni»; 
  d) all'articolo 25, comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «I contributi  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
erogati in forma anticipata». 
  2. All'articolo 23, comma 3,  del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, dopo la parola: «stipulati» sono inserite  le  seguenti:
«per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione
allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero» e  le
parole: «possono avere durata pari a quella del progetto di  ricerca»
sono sostituite dalle seguenti: «o di cooperazione allo  sviluppo  di
cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere  durata  pari  a
quella del progetto». 
  3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: «fino a 20» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 29». 
  4. L'articolo 9, comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  22
luglio 2015, n. 113, e' abrogato. 
  5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per  la  cooperazione
allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro
4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b),  3,  4  e  5,
pari a euro 11.207.686 per l'anno 2020, a euro 11.656.208 per  l'anno
2021, a euro 11.678.619 per l'anno 2022, a euro 11.701.479 per l'anno
2023, a euro 11.724.796 per l'anno 2024, a euro 11.748.579 per l'anno
2025, a euro 11.772.838 per l'anno 2026, a euro 11.797.582 per l'anno
2027, a euro 11.822.820 per l'anno 2028 e a euro 11.848.564  annui  a
decorrere  dall'anno  2029,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma  2,
lettera c), della legge 11 agosto 2014, n.  125.  All'attuazione  dei
commi 1, lettere c) e d), e 2, si provvede mediante le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 19 della legge 11  agosto  2014,
          n.  125,  come   modificato   dal   presente   articolo   e
          dall'articolo 14 della presente legge  e'  riportato  nelle
          Note all'art. 14. 
              Si riporta il testo dell'articolo 20 della citata legge
          n. 125 del 2014, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 20 (Direzione generale per la cooperazione allo
          sviluppo).  -  1.  Con   regolamento   da   emanare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, si provvede, in coerenza con  l'istituzione
          dell'Agenzia,   al   fine   di   evitare   duplicazioni   e
          sovrapposizioni  di   competenze   e   responsabilita',   a
          riordinare e  coordinare  le  disposizioni  riguardanti  il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, con conseguente soppressione di non meno di
          sei strutture di livello dirigenziale non generale. 
                2. Con modalita' stabilite nel regolamento di cui  al
          comma 1, la Direzione generale  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  e  il  vice  ministro   della
          cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti
          che la presente legge attribuisce loro, ed  in  particolare
          nei   seguenti:   elaborazione   di   indirizzi   per    la
          programmazione in riferimento  ai  Paesi  e  alle  aree  di
          intervento; rappresentanza politica e coerenza  dell'azione
          dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali
          e  delle  relazioni  bilaterali;   proposta   relativa   ai
          contributi volontari  alle  organizzazioni  internazionali,
          agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui
          agli  articoli  8  e  27;  valutazione  dell'impatto  degli
          interventi di cooperazione allo  sviluppo  e  verifica  del
          raggiungimento degli obiettivi programmatici,  avvalendosi,
          a  quest'ultimo  fine,  anche  di  valutatori  indipendenti
          esterni, a carico delle  risorse  finanziarie  dell'Agenzia
          sulla base di convenzioni approvate dal Comitato  congiunto
          di cui all'articolo 21. 
              2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione
          allo  sviluppo  possono  essere  collocati   fuori   ruolo,
          nell'ambito del contingente numerico,  nonche'  secondo  le
          modalita'  e  i  limiti  previsti  dagli   ordinamenti   di
          appartenenza,  magistrati  ordinari  o   amministrativi   o
          avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre
          unita'.». 
              Si riporta il testo degli articoli 24 e 25 della citata
          legge n. 125  del  2014,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 24  (Amministrazioni  dello  Stato,  camere  di
          commercio, universita' ed enti  pubblici).  -  1.  L'Italia
          favorisce   l'apporto    e    la    partecipazione    delle
          amministrazioni dello Stato, del sistema  delle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  delle
          universita'  e  degli  enti  pubblici  alle  iniziative  di
          cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche
          competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato
          per la migliore realizzazione dell'intervento, e  promuove,
          in particolare, collaborazioni interistituzionali volte  al
          perseguimento  degli  obiettivi  e  delle  finalita'  della
          presente legge. 
                2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del  Comitato
          congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione  che
          determina modalita' di esecuzione e di finanziamento  delle
          spese sostenute, puo' affidare ai soggetti di cui al  comma
          1 del  presente  articolo  l'attuazione  di  iniziative  di
          cooperazione previste dalla presente legge o puo' concedere
          contributi ai predetti soggetti  per  la  realizzazione  di
          proposte progettuali da essi presentate. Nelle  convenzioni
          di  cui  al  presente  comma  puo'   essere   disposta   la
          corresponsione di anticipazioni. 
                3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
          istituzioni   pubbliche   coinvolte   nell'attuazione    di
          iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono  con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente.» 
                «Art. 25 (Regioni ed enti locali). - 1. Il  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
          l'Agenzia promuovono forme di partenariato e collaborazione
          con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano
          e  gli  enti  locali  nel  campo  della  cooperazione  allo
          sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia
          puo' concedere contributi al finanziamento delle iniziative
          di cui al comma 2 dell'articolo 9. I contributi di  cui  al
          presente   comma   possono   essere   erogati   in    forma
          anticipata.». 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  23  del
          decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  (Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di mansioni,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 7, della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 23 (Numero complessivo  di  contratti  a  tempo
          determinato). - 1. - 2. Omissis 
                3. Il limite percentuale di cui al  comma  1  non  si
          applica,  inoltre,  ai  contratti   di   lavoro   a   tempo
          determinato   stipulati   per   la   realizzazione   e   il
          monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di
          cui  alla  legge  11  agosto  2014,  n.  125,  ovvero   tra
          universita' private, incluse le filiazioni  di  universita'
          straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati
          di ricerca e lavoratori chiamati a  svolgere  attivita'  di
          insegnamento, di  ricerca  scientifica  o  tecnologica,  di
          assistenza  tecnica  alla  stessa  o  di  coordinamento   e
          direzione della  stessa,  tra  istituti  della  cultura  di
          appartenenza  statale  ovvero  enti,  pubblici  e   privati
          derivanti da trasformazione di  precedenti  enti  pubblici,
          vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali
          e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione
          musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno  1996,  n.
          367,  e  lavoratori  impiegati  per   soddisfare   esigenze
          temporanee legate alla realizzazione di  mostre,  eventi  e
          manifestazioni  di  interesse  culturale.  I  contratti  di
          lavoro a tempo determinato che  hanno  ad  oggetto  in  via
          esclusiva  lo   svolgimento   di   attivita'   di   ricerca
          scientifica o di cooperazione allo  sviluppo  di  cui  alla
          legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata  pari  a
          quella del progetto al quale si riferiscono. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 336 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «336. All'articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto
          2014, n. 125, la parola: « duecento » e'  sostituita  dalla
          seguente:  «   duecentoquaranta   ».   Nei   limiti   delle
          disponibilita' del proprio organico, l'Agenzia italiana per
          la cooperazione allo sviluppo e' autorizzata a bandire  una
          procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e
          3, del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75,  e  ad
          assumere fino a 29 unita' appartenenti all'Area  funzionale
          III, posizione economica F1. Per le finalita' del  presente
          comma sono elevati gli ordinari limiti  finanziari  per  le
          assunzioni  a  tempo  indeterminato  previsti  dalle  norme
          vigenti per l'Agenzia italiana  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo, utilizzando le risorse previste per  i  contratti
          di lavoro flessibile nel limite di spesa di euro  1.000.000
          annui a decorrere  dall'anno  2019.  Agli  ulteriori  oneri
          derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro annui
          a  decorrere   dall'anno   2019,   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione del finanziamento annuale  di  cui
          all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto
          2014, n. 125.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  9  del  decreto  del
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale 22 luglio 2015, n. 113 (Regolamento recante:
          «Statuto dell'Agenzia italiana  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo»), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 9 (Sedi all'estero). - 1. Con le  modalita'  di
          cui  all'articolo  17,  comma  7,  della  legge  istitutiva
          possono  essere  istituite,   nell'ambito   delle   risorse
          finanziarie disponibili, fino a trenta sedi all'estero,  la
          cui direzione e' affidata a personale  dirigenziale,  della
          terza area o a personale di cui all'articolo 32,  comma  4,
          primo periodo, della legge istitutiva. 
                2. (Abrogato). 
                3.  Le  procedure  concorsuali  di  reclutamento  del
          personale di cui all'articolo  19,  comma  6,  della  legge
          istitutiva, nel rispetto del contingente ivi previsto, sono
          regolate dalle  norme  applicabili  al  personale  di  pari
          qualifica degli uffici di cui all'articolo 30  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
                4.  I  capi  delle  sedi  all'estero  rispondono   al
          direttore, da  cui  dipendono  gerarchicamente,  per  l'uso
          delle risorse  e  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi
          assegnati. I capi missione esercitano nei  confronti  delle
          sedi all'estero le funzioni  di  cui  all'articolo  37  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18, sulla base della convenzione con il  Ministro  e  delle
          direttive del Ministro. 
                5. Le sedi all'estero possono  essere  delegate  alla
          gestione delle iniziative di cooperazione e delle  relative
          risorse, nei limiti previsti  dall'articolo  17,  comma  3,
          della legge istitutiva. 
                6.  L'autonomia  gestionale  e   finanziaria   e   le
          modalita'  di   rendicontazione   sono   disciplinate   dal
          regolamento di contabilita',  che  si  ispira,  per  quanto
          compatibile, al decreto del Presidente della Repubblica  1°
          febbraio 2010, n. 54, nel rispetto dei seguenti criteri: 
                  a) ai titolari delle sedi  all'estero  competono  i
          poteri e le responsabilita' attribuiti dal medesimo dPR  ai
          capi di rappresentanza diplomatica; 
                  b) contestualmente  all'invio  alla  sede  centrale
          dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi delle  sedi
          all'estero sono inviati ai capi  missione  territorialmente
          competenti,  che,  entro  venti  giorni,  possono   inviare
          osservazioni al MAECI. 
                7. Al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi
          realizzati   dai   soggetti   del   sistema   italiano   di
          cooperazione allo sviluppo di cui al Capo  VI  della  legge
          istitutiva, l'Agenzia,  attraverso  le  sedi  all'estero  e
          d'intesa con i capi missione competenti, promuove a livello
          locale riunioni periodiche o altre forme di  consultazione,
          coordinamento e scambio di informazioni con  gli  operatori
          che realizzano iniziative di cooperazione. 
                8. I capi delle sedi all'estero  si  conformano  alle
          direttive dei capi missione in materia di sicurezza.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          18 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125: 
                «Art.  18  (Disciplina   di   bilancio   dell'Agenzia
          italiana  per  la  cooperazione  allo   sviluppo).   -   1.
          (Omissis). 
                2. I mezzi finanziari complessivi  dell'Agenzia  sono
          costituiti: 
                  a) dalle risorse finanziarie  trasferite  da  altre
          amministrazioni, secondo quanto disposto  dall'articolo  9,
          comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
                  b)  dagli  introiti  derivanti  dalle   convenzioni
          stipulate con le amministrazioni e altri soggetti  pubblici
          o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza,
          assistenza, servizio, supporto, promozione; 
                  c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi
          capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale; 
                  d) da donazioni,  lasciti,  legati  e  liberalita',
          debitamente accettati; 
                  e) da una quota pari al 20 per cento della quota  a
          diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48
          della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
                (Omissis).».