Art. 28 
 
     Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali 
 
  ((1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  586,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di  22  milioni
di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede, quanto  a  10
milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  a  12
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della  proiezione,
per l'anno 2021, dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente,  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale   2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.)) 
  2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole «7,5 milioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «11 milioni»; 
  b) al secondo periodo, le parole  «dieci  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «diciassette unita'»; 
  c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Ai  componenti  del
Commissariato  dipendenti  di  amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti  di
durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi e'  corrisposto
a  carico  del  Commissariato  il  trattamento  economico   stabilito
dall'articolo 170, comma quinto, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione negli Emirati
Arabi  Uniti  di  livello  corrispondente  al   grado   o   qualifica
rivestiti.». 
  3. Lo stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del
Made in Italy e l'attrazione degli investimenti  in  Italia,  di  cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, e' incrementato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020. 
  ((3-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27  dicembre  2017,
n. 205,  le  parole:  «2018,  2019  e  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021 e 2022». 
  3-ter. Agli oneri derivanti dalla  disposizione  di  cui  al  comma
3-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021  e  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) 
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  il  comma
268 e' abrogato. 
  5. Agli oneri derivanti dai  commi  2  e  3  si  provvede  mediante
utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 4. 
  6. All'articolo 3, comma 3, della legge 27 novembre 2017,  n.  170,
e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  gli  interventi
necessari a dare attuazione al presente comma, fino  al  31  dicembre
2020, la Regione Emilia-Romagna, in qualita' di stazione  appaltante,
opera con i poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi  2
e 3, del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 586 dell'articolo
          1 della citata legge n. 145 del 2018: 
                «586.    Per    le     attivita'     di     carattere
          logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana
          del  G20,  diverse  dagli  interventi  infrastrutturali   e
          dall'approntamento  del  dispositivo   di   sicurezza,   e'
          autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno  2019,
          di 10 milioni di euro per l'anno 2020,  di  26  milioni  di
          euro per l'anno 2021 e di 1  milione  di  euro  per  l'anno
          2022.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale e dell'economia  e  delle
          finanze, e' istituita presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana  del
          G20, per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  al  primo
          periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022.  Per
          l'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza
          italiana  del  G20  in  ambito  economico-finanziario,  con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di  cui  al  primo
          periodo, e' istituito un gruppo di lavoro composto anche da
          personale non appartenente alla pubblica amministrazione.». 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 19. 
              Si riporta il testo del comma 587 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «587.   Per    gli    adempimenti    connessi    alla
          partecipazione   italiana   all'Expo   2020    Dubai,    e'
          autorizzata,  ad  integrazione  degli   stanziamenti   gia'
          previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 258,  della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, la spesa di 11  milioni  di  euro
          per l'anno 2019, di 11 milioni di euro per l'anno 2020 e di
          2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o piu' decreti
          del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con
          i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
          internazionale  e  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          disciplinate  la  composizione   e   l'organizzazione   del
          Commissariato generale di  sezione  per  la  partecipazione
          italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo un contingente  di
          personale reclutato con forme contrattuali flessibili,  nel
          limite massimo di diciassette unita', oltre al  Commissario
          generale  di  sezione  e  al  personale  appartenente  alle
          pubbliche amministrazioni,  con  esclusione  del  personale
          docente, educativo e amministrativo, tecnico  e  ausiliario
          delle  istituzioni  scolastiche.  Fino   all'adozione   del
          decreto di cui al secondo periodo e comunque non  oltre  il
          31 dicembre 2021, e' prorogato il Commissariato generale di
          sezione istituito con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 29  marzo  2018.  Gli  oneri  del  trattamento
          economico fondamentale e  accessorio  del  personale  delle
          pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando
          o in distacco presso il Commissariato generale  di  sezione
          restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.  Al
          Commissario generale di sezione e' attribuito  un  compenso
          in misura pari al doppio dell'importo indicato all'articolo
          15, comma 3,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111.  Ai  componenti  del  Commissariato  dipendenti  di
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per  i
          periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi  Uniti  di
          durata pari o superiore a sessanta  giorni  consecutivi  e'
          corrisposto  a  carico  del  Commissariato  il  trattamento
          economico stabilito dall'articolo 170,  comma  quinto,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18, per un posto funzione  negli  Emirati  Arabi  Uniti  di
          livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti.». 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  30  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive): 
                «Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in  Italy
          e misure per l'attrazione degli investimenti). - 1. Al fine
          di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole
          e medie, che operano  nel  mercato  globale,  espandere  le
          quote italiane del  commercio  internazionale,  valorizzare
          l'immagine del  Made  in  Italy  nel  mondo,  sostenere  le
          iniziative  di  attrazione  degli  investimenti  esteri  in
          Italia, il Ministro dello  sviluppo  economico  adotta  con
          proprio decreto entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, un  Piano  per  la  promozione
          straordinaria  del  Made  in  Italy  e  l'attrazione  degli
          investimenti in Italia. Il Piano di cui al  presente  comma
          e' adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale e con il  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali  con  riferimento
          alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e),  ed  f),
          rivolte alle imprese  agricole  e  agroalimentari,  nonche'
          alle iniziative da  adottare  per  la  realizzazione  delle
          suddette azioni. Le modifiche al piano di cui  al  presente
          comma sono adottate con decreto del Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il
          Ministro dello sviluppo economico e con il  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali  con  riferimento
          alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d),  e)  ed  f),
          rivolte alle imprese  agricole  e  agroalimentari,  nonche'
          alle iniziative da  adottare  per  la  realizzazione  delle
          suddette azioni.». 
              Si riporta il testo del comma 500 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  205  del  2017,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «500. Al fine di potenziare le attivita'  volte  alla
          realizzazione degli obiettivi che l'Italia si e'  impegnata
          a raggiungere  nell'ambito  dello  sviluppo  sostenibile  e
          degli obiettivi indicati nel documento  dell'Organizzazione
          delle  Nazioni  Unite  «  Agenda  2030  per   lo   sviluppo
          sostenibile », nonche' per la  realizzazione  di  eventi  e
          iniziative ad essi collegati, a partire  dalla  candidatura
          dell'Italia a ospitare la 26°  sessione  della  Convenzione
          quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e  in
          continuita' con EXPO 2015 e con  la  Carta  di  Milano,  e'
          autorizzata la spesa di 500.000  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2018, 2019, 2020, 2021 e  2022,  a  favore  del  Milan
          Center for Food Law and Policy.». 
              Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle Note all'art. 1. 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  3  della
          legge 27 novembre 2017,  n.  170  (Ratifica  ed  esecuzione
          dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e  il
          Centro europeo per le  previsioni  meteorologiche  a  medio
          termine concernente i locali del Centro situati in  Italia,
          con Allegati, fatto a Reading  il  22  giugno  2017),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - 1. - 2. Omissis 
                3. Gli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di
          cui  all'articolo  1  della  presente  legge   sono   messi
          gratuitamente a disposizione  del  Centro  europeo  per  le
          previsioni meteorologiche a medio termine,  senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato.  Per  gli
          interventi necessari a dare attuazione al  presente  comma,
          fino al 31 dicembre 2020,  la  Regione  Emilia-Romagna,  in
          qualita' di stazione appaltante, opera con i poteri  e  con
          le modalita' di cui  all'articolo  4,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
                (Omissis).».