Art. 32 
 
Finanziamento  a  favore  della  Scuola  sperimentale  di   dottorato
  internazionale  Gran  Sasso  Science  Institute  ((e   dell'Azienda
  pubblica di servizi alla persona  -  Istituto  degli  Innocenti  di
  Firenze)) 
 
  1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n.
42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
le parole «5 milioni di euro a decorrere dal  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2019  e  9  milioni  di
euro annui a decorrere dal 2020»; 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni  annui  a
decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
  a)  quanto  a  euro  3,5  milioni   per   l'anno   2020,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  con
riferimento alla quota per le spese di parte corrente; 
  b) quanto a euro 0,5 milioni  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113; 
  c) quanto a euro 1,5 milioni  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
  d) quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020  ed  euro  2,0  milioni
annui a decorrere dall'anno 2021, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 
  ((2-bis. All'articolo 1, comma 215, della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, le parole: «possono essere previsti  appositi  finanziamenti»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono  trasferiti  annualmente  5
milioni di euro». 
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a  5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
  a) per l'anno 2020, per un importo pari a  2  milioni  di  euro,  a
valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, per il funzionamento  del  Centro  nazionale  di
documentazione ed analisi per l'infanzia  e  l'adolescenza,  previsto
dall'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e, per un importo pari  a  3
milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 411,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  b) a decorrere dall'anno 2021,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 2 del
          decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26   maggio   2016,   n.   89
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del
          sistema scolastico e della ricerca), come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 2 (Disposizioni per  la  stabilizzazione  e  il
          riconoscimento  della  Scuola  sperimentale  di   dottorato
          internazionale Gran Sasso Science Institute). - 1. Omissis 
                1-bis. Il contributo  per  la  stabilizzazione  della
          Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran  Sasso
          Science Institute (GSSI) e' incrementato di  5  milioni  di
          euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro annui a  decorrere
          dal 2020. Ai  relativi  oneri  si  provvede  quanto  a  1,5
          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2019   mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  il  finanziamento
          ordinario delle universita' di  cui  all'articolo  5  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma 559 dell'articolo
          1 della citata legge n. 205 del 2017: 
                «559. Per far fronte agli oneri derivanti  dai  commi
          da 551 a 557 e' autorizzata la spesa di 2 milioni  di  euro
          per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione
          di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno  2019
          e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il
          funzionamento e per il personale dell'Agenzia, da iscrivere
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca.». 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della legge
          28 marzo 1991, n. 113 (Iniziative per la  diffusione  della
          cultura scientifica): 
                «Art. 2.  - 1.  All'onere  derivante  dall'attuazione
          della presente legge, pari  a  lire  20  miliardi  annue  a
          decorrere  dal  1999,  si   provvede   mediante   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  7,  comma
          1, del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.  204,  come
          rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998,
          n. 449. 
                2. Il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi
          di finanza pubblica): 
                «Art.   5   (Universita').   -   1.    A    decorrere
          dall'esercizio  finanziario   1994   i   mezzi   finanziari
          destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre
          distinti capitoli dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          denominati: 
                  a)  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e  della  spesa  per  le  attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; 
                  b) Fondo per  l'edilizia  universitaria  e  per  le
          grandi attrezzature scientifiche,  relativo  alla  quota  a
          carico  del  bilancio  statale  per  la  realizzazione   di
          investimenti per le universita' in infrastrutture  edilizie
          e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi
          destinati  alla  costruzione  di  impianti  sportivi,   nel
          rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma  8
          dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
                  c) Fondo per la programmazione dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
          legislativo 5 giugno 1998,  n.  204  (Disposizioni  per  il
          coordinamento, la programmazione  e  la  valutazione  della
          politica nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
          della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 7 (Competenze del MURST). - 1. A partire dal 1°
          gennaio 1999 gli stanziamenti  da  destinare  al  Consiglio
          nazionale delle ricerche  (CNR),  di  cui  all'articolo  11
          della legge 22 dicembre 1977, n.  951  ,  all'ASI,  di  cui
          all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio
          1988, n. 186 , e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995,
          n. 233 ; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS),  di
          cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989,
          n.  399  ;  agli  enti  finanziati  dal  MURST   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549 , gia' concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e  successive
          modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di
          spesa ed affluiscono ad apposito fondo  ordinario  per  gli
          enti e le istituzioni  di  ricerca  finanziati  dal  MURST,
          istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero.
          Al medesimo fondo affluiscono, a  partire  dal  1°  gennaio
          1999, i contributi all'Istituto  nazionale  per  la  fisica
          della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonche'  altri
          contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite  per
          legge in relazione alle attivita'  dell'Istituto  nazionale
          di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi  laboratori
          di Trieste  e  di  Grenoble,  del  Programma  nazionale  di
          ricerche  in  Antartide,  dell'Istituto  nazionale  per  la
          ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il  fondo
          e' determinato ai  sensi  dell'articolo  11,  terzo  comma,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni e integrazioni. Il Ministro del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  e'  autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio. 
                2.  Il  Fondo  di  cui  al  comma  1   e'   ripartito
          annualmente tra gli enti e le  istituzioni  finanziati  dal
          MURST con decreti del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca   scientifica   e   tecnologica,   comprensivi   di
          indicazioni per  i  due  anni  successivi,  emanati  previo
          parere  delle  commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia, da  esprimersi  entro  il  termine  perentorio  di
          trenta   giorni   dalla   richiesta.   Nelle    more    del
          perfezionamento  dei  predetti  decreti  e   al   fine   di
          assicurare  l'ordinata  prosecuzione  delle  attivita',  il
          MURST e' autorizzato ad erogare  acconti  agli  enti  sulla
          base delle previsioni contenute negli schemi  dei  medesimi
          decreti, nonche' dei contributi assegnati  come  competenza
          nel precedente anno. 
                3. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo il Consiglio  nazionale  della
          scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo  11  della
          legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
          le deliberazioni e gli atti adottati  dal  predetto  organo
          fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
                4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni ed integrazioni: 
                  a) ... ; 
                  b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le
          parole «sentito il CNST» sono soppresse; 
                  c) ... ; 
                  d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo
          2 le parole «sentito il CNST» sono soppresse; 
                  e) ... ; 
                  f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso; 
                  g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono  soppressi  e
          nel comma 3 dell'articolo 3 le  parole  «sentito  il  CNST»
          sono soppresse; 
                  h) nel comma 2 dell'articolo 8  le  parole  da  «il
          quale» fino a «richiesta» sono soppresse; 
                  i) l'articolo 11 e' soppresso. 
                5. Nel comma 9,  secondo  periodo,  dell'articolo  51
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da  «previo
          parere» fino a «n. 59» sono soppresse. 
                6. E' abrogata ogni altra  vigente  disposizione  che
          determina competenze del CNST. 
                7.  E'  abrogato  l'articolo  64  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  a
          partire dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui
          alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della  legge  9
          maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera  e)  del
          comma 4. 
                8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
          l'articolo 4, comma 3, lettera a),  non  si  applica  nella
          parte in cui sono previste  loro  osservazioni  e  proposte
          preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di  prima
          applicazione  del   presente   decreto,   in   assenza   di
          approvazione  del  PNR,  il  Fondo  speciale  puo'   essere
          ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi  di
          ricerca di particolare rilevanza strategica. 
                9. I comitati nazionali di consulenza,  il  consiglio
          di presidenza e  la  giunta  amministrativa  del  CNR  sono
          prorogati fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          legislativo di riordino del  CNR  stesso,  da  emanarsi  ai
          sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
                10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
          tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
          della legge 7 agosto 1997, n. 266 ,  e'  inserito  tra  gli
          enti  di  ricerca  a  carattere  non  strumentale   ed   e'
          disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della
          legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive modificazioni  e
          integrazioni,  alle  quali  si  uniforma  il  decreto   del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica previsto dal  predetto  articolo  5,  comma  4,
          della legge n. 266 del 1997.». 
              Si riporta il testo del comma 215 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  205  del  2017,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «215. Al fine di  garantire  la  realizzazione  delle
          attivita' istituzionali del Centro di  cui  all'articolo  3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  14  maggio  2007,  n.  103,  nonche'  la   loro
          continuita', sono trasferiti annualmente 5 milioni di  euro
          all'Azienda  pubblica  di  servizi  alla  persona  (ASP)  -
          Istituto degli Innocenti di Firenze. Per lo svolgimento dei
          relativi   piani   di   attivita',   i   Ministeri   membri
          dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 del  citato  D.P.R.
          n. 103 del 2007 possono stipulare convenzioni, di norma  di
          durata pluriennale, con il suddetto Istituto. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto all'evasione fiscale): 
                «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia,  per
          le politiche giovanili  e  per  le  politiche  relative  ai
          diritti  e  alle  pari  opportunita').  -  1.  Al  fine  di
          promuovere e realizzare  interventi  per  la  tutela  della
          famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche
          generazionali,  nonche'   per   supportare   l'Osservatorio
          nazionale  sulla  famiglia,  presso   la   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
          «Fondo per  le  politiche  della  famiglia»,  al  quale  e'
          assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno  2006  e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
          del Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  103
          (Regolamento recante riordino  dell'Osservatorio  nazionale
          per l'infanzia e l'adolescenza e del  Centro  nazionale  di
          documentazione  e  di  analisi  per  l'infanzia,  a   norma
          dell'articolo  29  del  D.L.  4  luglio   2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto  2006,  n.
          248): 
                «Art. 3 (Centro  nazionale  di  documentazione  e  di
          analisi   per   l'infanzia   e   l'adolescenza).    -    1.
          L'Osservatorio di cui all'articolo 1 si avvale di un Centro
          nazionale di documentazione e di analisi per  l'infanzia  e
          l'adolescenza.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni   del
          Centro, il Ministro delle politiche per la  famiglia  e  il
          Ministro  della  solidarieta'  sociale  possono   stipulare
          convenzioni, anche  di  durata  pluriennale,  con  enti  di
          ricerca  pubblici  o  privati   che   abbiano   particolare
          qualificazione nel campo dell'infanzia e  dell'adolescenza.
          L'Osservatorio  annualmente   elabora   il   programma   di
          attivita' del Centro e ne definisce le priorita'. 
                2. Il Centro ha i seguenti compiti: 
                  a)  raccogliere  e   rendere   pubblici   normative
          statali, regionali, dell'Unione europea ed  internazionali;
          progetti di legge statali  e  regionali;  dati  statistici,
          disaggregati per genere e per eta', anche in  raccordo  con
          l'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT);  pubblicazioni
          scientifiche, anche periodiche; 
                  b) realizzare, sulla  base  delle  indicazioni  che
          pervengono dalle regioni, la mappa  annualmente  aggiornata
          dei  servizi  pubblici,  privati  e  del  privato  sociale,
          compresi quelli assistenziali e sanitari, e  delle  risorse
          destinate all'infanzia a  livello  nazionale,  regionale  e
          locale; 
                  c)  analizzare  le  condizioni  dell'infanzia,  ivi
          comprese quelle relative  ai  soggetti  in  eta'  evolutiva
          provenienti, permanentemente o per periodi determinati,  da
          altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e  la
          valutazione     dell'attuazione     dell'effettivita'     e
          dell'impatto della  legislazione,  anche  non  direttamente
          destinata ai minori; 
                  d)  predisporre,   sulla   base   delle   direttive
          dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del
          rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 6 e
          7,  evidenziando  gli  indicatori  sociali  e  le   diverse
          variabili  che  incidono  sul  benessere  dell'infanzia  in
          Italia; 
                  e) formulare proposte,  anche  su  richiesta  delle
          istituzioni locali, per la elaborazione di  progetti-pilota
          intesi a migliorare le condizioni di vita dei  soggetti  in
          eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza  alla
          madre nel periodo perinatale; 
                  f) promuovere la conoscenza degli interventi  delle
          amministrazioni  pubbliche,  collaborando  anche  con   gli
          organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in
          particolare con istituti e  associazioni  operanti  per  la
          tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva; 
                  g)  raccogliere  e   pubblicare   regolarmente   il
          bollettino di tutte le ricerche e le  pubblicazioni,  anche
          periodiche, che interessano il mondo minorile. 
                3.  Nello  svolgimento  dei  compiti   previsti   dal
          presente regolamento  il  Centro  intrattiene  rapporti  di
          scambio, di studio e di ricerca con  organismi  europei  ed
          internazionali, garantendo ogni opportuno raccordo  ed,  in
          particolare,  con  il  Centro  di  studi  e  ricerche   per
          l'assistenza  all'infanzia  previsto  dall'Accordo  tra  il
          Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle  Nazioni
          unite per l'infanzia, firmato a New York  il  23  settembre
          1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 411 dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
                «411. Al fine di sostenere le politiche in materia di
          adozioni internazionali e di  assicurare  il  funzionamento
          della  Commissione  per  le  adozioni   internazionali   e'
          istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e   delle   finanze,   per   il   successivo
          trasferimento al bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo  per  le
          adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di
          euro  annui  a  decorrere  dal  2016.   In   attesa   della
          riorganizzazione  delle  strutture  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7
          agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo  e
          della Commissione di cui al presente comma e' assegnata  al
          Centro di responsabilita' del Segretariato  generale  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri.». 
              Il testo del comma 200  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note all'art. 1.